Ordinanza n. 7/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roccaraso sull’istanza di approvazione del progetto di piano attuativo per la realizzazione di un campo da mini golf con servizi bubble room e club house, presentata dalla società ricorrente in data 16 ottobre 2023; e dell’obbligo del Comune di Roccaraso di provvedere sulla predetta istanza e, comunque, di concludere il procedimento di autorizzazione del piano attuativo; nonché per la condanna del Comune di Roccaraso a concludere il procedimento entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del codice del processo amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti interlocutori del Commissario ad acta adottati nell'ambito del giudizio avverso il silenzio, successivamente superati dall'approvazione del piano attuativo
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roccaraso sull'istanza di approvazione di un progetto di piano attuativo presentata nell'ottobre 2023 e per la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Dopo la sentenza del TAR e la successiva nomina del commissario, la ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'articolo 117, comma 4, c.p.a. avverso atti interlocutori del commissario. Nel corso del reclamo, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il commissario, con determinazione del 19 dicembre 2025, aveva approvato il piano attuativo secondo il progetto presentato. Una società intervenuta ad adiuvandum, beneficiaria del finanziamento destinato alla realizzazione dell'opera, ha chiesto anch'essa la cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum della società interveniente. Ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 114, comma 6, c.p.a., applicabile analogicamente anche al rito avverso il silenzio, il reclamo contro gli atti del commissario ad acta può essere proposto soltanto dalle parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza; i terzi estranei al giudizio devono invece contestare tali atti mediante autonoma impugnazione ai sensi dell'articolo 29 c.p.a. Quanto al reclamo della società ricorrente, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'approvazione del piano attuativo aveva integralmente soddisfatto la pretesa di conclusione del procedimento secondo le modalità e i termini stabiliti dal Tribunale. Il commissario aveva inoltre concluso il procedimento entro il termine di novanta giorni assegnato dal TAR. Poiché le spese del giudizio principale erano già state liquidate in favore della ricorrente con la precedente sentenza, il TAR ha disposto la non ripetibilità nei confronti del Comune delle spese sostenute per il reclamo, escludendo il rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117, comma 4, c.p.a.
Disciplina il reclamo contro gli atti adottati dal commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Secondo il TAR, applicabile analogicamente anche al rito avverso il silenzio, riserva il reclamo contro gli atti del commissario alle parti del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza.
art. 29 c.p.a.
Il terzo estraneo al giudizio deve impugnare autonomamente gli atti del commissario ad acta mediante l'azione di annullamento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, il reclamo contro gli atti adottati dal commissario ad acta è proponibile soltanto dalle parti del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza; il terzo estraneo deve contestare tali atti con autonoma impugnazione ai sensi dell'articolo 29 c.p.a.
- Nel giudizio sul silenzio, la sopravvenuta conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione o del commissario ad acta, quando soddisfa integralmente la pretesa dedotta, comporta la cessazione della materia del contendere sul reclamo.
- Quando il commissario ad acta conclude il procedimento entro il termine assegnato dal giudice e le spese del giudizio principale sono già state liquidate, le spese sostenute per il successivo reclamo possono essere dichiarate non ripetibili nei confronti dell'amministrazione, senza riconoscimento del rimborso del contributo unificato.
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