Cassazione Penale, Sentenza n. 32992/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari dal 7/7/2020 al 26/8/2020 e alla custodia cautelare in carcere dal 27/8/2020 al 20/9/2020 per il reato di usura, dal quale era stato poi assolto con sentenza irrevocabile del 25/2/2022 (irrevocabile il 12/7/2022). La Corte territoriale ha ritenuto tuttavia sussistente la causa ostativa del 'dare causa' per colpa grave: il Cirinnà aveva ricevuto assegni dall'offeso (tra cui un assegno di 4.000 euro versato sul suo conto nel novembre 2014 e una somma di 500 euro in Sardegna), svolgendo funzioni di intermediario per il padre, che era stato condannato per usura; non si sarebbe sincerato dell'origine delle somme e della natura del rapporto, tenendo una condotta avventata e opaca che, secondo il giudice, ha contribuito a ingenerare nell'autorità l'apparenza di una partecipazione all'attività illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per la sussistenza di colpa grave del ricorrente. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui la condotta del Cirinnà, ricevendo e trattenendo somme non irrisorie sul proprio conto e svolgendo ruolo di intermediario per il genitore usuraio senza accertarne l'origine, era idonea a creare la falsa apparenza di coinvolgimento e quindi a cagionare la misura cautelare. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (comma 1)
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo che l'interessato abbia dato causa, con dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa
art. 43 cod. pen.
Fornisce la nozione legale di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); la Corte applica tale definizione per qualificare come 'colpa grave' la condotta macroscopicamente negligente idonea a cagionare l'intervento dell'autorità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e precedenti)
riferimenti richiamati: Sez. Unite 13.12.1995 (Sarnataro); Sez. Unite 28.11.2013 n.51779 (Nicosia); Cass. sez.4 13.11.2013 n.9212 (Maltese); Cass. 7/11/2018 Ahmetovic, Rv.276253
La giurisprudenza chiarisce che il dolo comprende anche la condotta consistente nel creare, con comportamento consapevole, una situazione di allarme tale da giustificare l'intervento dell'autorità; la colpa grave è la condotta di macroscopica negligenza che poteva prevedibilmente provocare la misura cautelare. Il giudice di merito valuta ex ante se la condotta abbia potuto ingenerare la falsa apparenza di un illecito, mentre la Cassazione limita il sindacato alla correttezza logico-giuridica della motivazione
Massime di principio
- L'assoluzione penale con sentenza irrevocabile non determina automaticamente il diritto alla riparazione: il diritto è escluso se è provato che l'imputato ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave
- La 'colpa grave' comprende condotte di macroscopica negligenza o imprudenza che, pur non integrando un reato, sono idonee a creare una falsa apparenza di partecipazione all'attività illecita e a indurre l'autorità a misure restrittive
- Ricevere somme rilevanti o ripetute dall'autore di un illecito, versarle sul proprio conto e non informarsi sull'origine o finalità può essere valutato come comportamento concorsuale o gravemente colposo, soprattutto se inserito in un contesto già accertato di illiceità
- Nel giudizio di riparazione il focus del giudice è ex ante: non si rivede la prova penale, ma si valuta se la condotta sia stata il presupposto che ha creato l'apparenza della configurabilità di un reato agli occhi dell'autorità giudiziaria
- La Corte di Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, non i liberi convincimenti probatori; per questo è difficile ribaltare in Cassazione una motivazione di merito adeguatamente argomentata
- Suggerimento pratico: chi riceve somme sospette dovrebbe documentare l'occasionalità del fatto, restituire immediatamente gli importi se possibile e informare l'autorità o il difensore, conservando ogni prova di estraneità per evitare di essere ritenuto causa della custodia cautelare
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