Cassazione Civile, Sentenza n. 25697/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007 con i quali l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRES e IRAP applicando la disciplina delle società di comodo; l'Ufficio aveva inoltre dichiarato improcedibile l'istanza di interpello (art. 37-bis) per carenza di motivazione/documentazione. La società censura: 1) vizi procedurali connessi al procedimento di interpello e omissione di pronunce da parte della C.t.r.; 2) errata applicazione della norma (contestando l'uso dell'art. 41-bis, ritenuto non più richiamabile dall'art. 30 legge n.724/1994); 3) errata determinazione dei redditi fondiari e inclusione di crediti in base a valutazioni probatorie insufficienti
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura in parte infondata e in parte inammissibile: i rilievi della C.t.r. relativi alla disciplina dell'interpello erano funzionalmente collegati alla decisione di ammissibilità dell'impugnazione e la doglianza per omessa pronuncia mancava di specificità. Sul secondo motivo ha respinto l'eccezione ritenendo che la soppressione del richiamo all'art. 41-bis abbia riguardato le modalità del contraddittorio e non l'inapplicabilità sostanziale dello strumento di accertamento; sul terzo motivo ha dichiarato la censura inammissibile perché consiste in una ricusazione della valutazione di merito (vietata in sede di legittimità). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese) e agli ulteriori versamenti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
art. 37-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interpello)
La Corte considera che l'istituto dell'interpello e le relative regole procedurali sono rilevanti per il contraddittorio, ma l'eventuale improcedibilità dell'istanza non impedisce l'impugnazione dell'avviso di accertamento; le questioni procedurali legate all'interpello devono essere specificamente dedotte per essere rilevanti
art. 41-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Sebbene il richiamo formale all'art. 41-bis sia stato rimosso in passato dalla disciplina specifica, la Corte interpreta che le tecniche di accertamento induttivo disciplinate dall'art. 41-bis restano utilizzabili in via generale e che la modifica normativa ha riguardato principalmente le modalità del contraddittorio preventivo
art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724 (società non operative / società di comodo)
La modifica del testo di tale norma ha cambiato le modalità procedurali per la disapplicazione delle regole antielusive (introdotto comma 4-bis per interpello), ma non ha eliminato la possibilità per l'Ufficio di effettuare accertamenti induttivi nei casi previsti
art. 112 c.p.c. (competenza/istruttoria e limiti)
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta violazione di ritualità del procedimento; la Corte ritiene che la questione sia stata funzionalmente trattata e non costituisca autonoma ratio decidendi
art. 116 c.p.c. (onere e valutazione della prova)
La Corte applica il principio per cui la censura sulla valutazione delle prove è ammissibile in cassazione solo se si allega che il giudice non ha applicato il prudente apprezzamento o ha travisato norme di valutazione specifiche; nel caso la contestazione era mera richiesta di riconsiderazione del merito probatorio
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Usato per inquadrare i motivi dedotti: molte delle censure sono state ritenute inammissibili perché genericamente formulate o perché attengono alla valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (oneri per notifica/versamenti processuali)
Richiamato in relazione all'obbligo della ricorrente di versare ulteriori importi processuali a carico della parte soccombente
Massime di principio
- La improcedibilità o i vizi procedurali dell'istanza di interpello non impediscono necessariamente l'impugnazione dell'avviso di accertamento: il contribuente può comunque agire in giudizio contro l'accertamento
- La riforma della normativa sulle società di comodo che ha modificato i richiami normativi incide sulle modalità del contraddittorio (interpello) ma non elimina la possibilità per l'Amministrazione di procedere a determinazioni induttive del reddito secondo criteri generali
- In Cassazione non è ammesso riaprire la valutazione di fatto o ottenere la riesamina delle prove già valutate dal giudice del merito: chi impugna deve invece concentrarsi su vizi giuridici, errori di diritto o di motivazione
- Le doglianze per omessa pronuncia o per vizi procedurali devono essere specificamente e documentatamente indicate nel ricorso e risultare dagli atti di causa; deduzioni generiche sono inammissibili
- Per contestare in sede giudiziale la qualificazione dei redditi fondiari o l'esclusione/integrazione di crediti, il contribuente deve fornire prove precise e idonee; la semplice affermazione della non attinenza non supera l'onere probatorio
- Se si deduce violazione delle regole di valutazione della prova (art. 116 c.p.c.), bisogna dimostrare che il giudice non ha esercitato il prudente apprezzamento o ha applicato una regola di valutazione non prevista
- Le spese di giudizio e gli obblighi di versamento supplementare possono gravare sulla parte soccombente; pertanto valutare anche il rischio processuale nel proporre impugnazioni
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