Cassazione Civile, Ordinanza n. 14562/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione dei redditi di un lavoratore dipendente per l'anno d'imposta 2010, qualificando come reddito di lavoro dipendente somme percepite a titolo di trasferte e assoggettandole a IRPEF. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la conferma in appello. In Cassazione l'Agenzia deduceva, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di considerare elementi di fatto e di diritto che avrebbero dimostrato la legittimità della ripresa a tassazione. In particolare, l'Ufficio contestava che il contribuente avesse provato l'effettività delle trasferte, ritenendo inidonei i documenti prodotti (note spese) e lamentando la mancanza di ulteriori riscontri, come lettera d'incarico, chilometri percorsi e orari del servizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità. La CTR aveva infatti accertato in fatto, sulla base di note spese, buste paga e lettere d'incarico, che il contribuente aveva effettivamente svolto le trasferte e che l'applicazione dell'IRPEF era stata correttamente operata nei limiti previsti dall'art. 51, comma 5, prima parte, d.P.R. n. 917/1986. La Corte ha anche rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, poiché l'Ufficio non aveva trascritto né allegato le note spese richiamate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove; deve riguardare un errore di sussunzione o di interpretazione della norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo non esaminato; l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio.
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
La CTR ha ritenuto applicabile la disciplina fiscale delle trasferte nei limiti dell'esenzione/agevolazione prevista per la quota giornaliera indicata dalla norma.
art. 2697 c.c.
L'Agenzia lo invocava per sostenere la mancata prova dell'effettività delle trasferte; la Corte ha però qualificato la censura come richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l'erronea interpretazione o sussunzione della norma astratta; se invece si censura la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inidoneo a fondare il controllo di legittimità.
- L'omesso esame di prove documentali non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento istruttorio o ogni argomento difensivo incompatibile con la soluzione adottata.
- Chi ricorre per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o producendo i documenti e gli atti su cui fonda la censura, altrimenti la Corte non può apprezzarne il contenuto e la rilevanza.
- In tema di indennità o rimborsi per trasferte del lavoratore, la prova dell'effettivo svolgimento delle trasferte e della documentazione giustificativa rileva come accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
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