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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14743/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. In particolare, ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., che la Corte d'appello, procedendo in camera di consiglio all'esame autonomo del corpo del reato (le borse con apparenti marchi Prada e Gucci), avrebbe applicato erroneamente l'art. 598-bis commi 2 e 3 c.p.p. in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., perché tale esame sarebbe stato decisivo per la decisione senza la partecipazione delle parti e quindi avrebbe privato la difesa della possibilità di esperire accertamenti e di partecipare al contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha stabilito che l'esame autonomo del corpo del reato operato dal giudice in camera di consiglio è un'attività cognitiva lecita, assimilabile alla visione di documenti o immagini, che non costituisce violazione del principio del contraddittorio né del diritto di difesa, posto che nulla impediva al difensore di chiedere l'accesso al corpo del reato o di chiedere accertamenti. Il richiamo ai commi finali dell'art. 598-bis è stato ritenuto errato, essendo tali disposizioni riferibili a ipotesi in cui il collegio promuove l'oralità o la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (lett. c))

    Norma richiamata quale titolo del motivo di cassazione; il ricorso è stato proposto ex art. 606 lett. c) per presunta errata applicazione di norme processuali relative al contraddittorio.

  • art. 598-bis c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che i commi indicati non impediscano al giudice di compiere, in camera di consiglio, un esame cognitivo del corpo del reato quando ciò serva alla valutazione della prova; l'applicazione del richiamo a tali commi è stata considerata inappropriata salvo i casi in cui il collegio richieda espressamente oralità o rinnovazione istruttoria.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina probatoria e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che l'esame del corpo del reato sia una valutazione diretta che rientra nelle cognizioni del giudice senza necessità di oralità delle parti.

  • art. 179 c.p.p.

    Collegata all'art. 178 nella disciplina della prova; usata come riferimento normativo dal ricorrente ma interpretata dalla Corte come non impeditiva dell'esame in camera di consiglio.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruzione: la Corte ha distinto l'esame autonomo del giudice dall'ipotesi di rinnovazione istruttoria, laddove quest'ultima richiede formalità e partecipazione delle parti.

  • art. 215 c.p.p.

    Richiamata per distinguere l'esame del corpo del reato dalla ricognizione di cose (identificazione da parte di persone informate sui fatti); la Corte ha sottolineato che l'esame giudiziale non è ricognizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e all'ammenda a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione economica equitativamente fissata in euro 3.000.

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamati in relazione al rito di trattazione con contraddittorio scritto del ricorso per cassazione; indicano la modalità di trattazione adottata.

Massime di principio

  • L'esame diretto da parte del giudice di oggetti o documenti in camera di consiglio è un'attività cognitiva lecita e non costituisce automaticamente una violazione del principio del contraddittorio, purché le parti non siano state precluse dalla possibilità di accedere al materiale o di chiedere accertamenti.
  • Se il valore decisivo di un elemento materiale richiede competenze tecniche o approfondimenti, la difesa dovrebbe attivarsi chiedendo l'accesso al corpo del reato, nominando consulenti o chiedendo rinnovazione istruttoria/assunzione di prova orale; la mancata iniziativa difensiva può indebolire successivi rilievi di violazione procedurale.
  • Va distinta la valutazione giudiziale diretta dell'oggetto (attività cognitiva) dalla rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. o dalla ricognizione ex art. 215 c.p.p., che implicano formalità e partecipazione delle parti; le eccezioni procedurali devono essere specificamente motivate e tempestive.
  • Per tutelare il diritto di difesa in casi analoghi, è consigliabile chiedere al giudice l'ammissione di accertamenti tecnici o la fissazione di udienze in cui le parti possano assistere all'esame del corpo del reato, e documentare eventuali richieste non accolte.

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