Cassazione Penale, Sentenza n. 22191/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. e confermato la custodia cautelare emessa dal GIP. Denunciano (1) vizio di motivazione e erronea valutazione della gravità e della personalità degli indagati, lamentando che la misura massima era sproporzionata rispetto al profilo personale dei giovani indagati e che non si era tenuto conto dell'insieme degli elementi processuali; (2) errata qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo dell'art. 630 c.p., sostenendo che la condotta (correlazione prezzo/liberazione a prestazione di servizi) dovrebbe integrare altre fattispecie e non necessariamente il reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per plurime ragioni formali: (i) uno dei difensori (avv. Livio Viola) non era abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; (ii) in capo all'avv. Marina Chiari non risultava trasmessa alla Corte la nomina fiduciaria rilasciata dagli indagati; (iii) l'atto era stato depositato via PEC come file PDF costituito da una scansione/prima immagine priva di firma digitale, ossia non conforme ai requisiti tecnici richiesti per gli "atti del procedimento" telematici (secondo il comma 6-bis dell'art. 24 D.L. 137/2020 conv. L.176/2020 e il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi del 9/11/2020). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la scansione di immagini non è ammessa per gli atti del procedimento e che l'atto informatico deve essere sottoscritto con firma digitale; ha inoltre osservato che il deposito via PEC di un atto privo di firma digitale non compie il perfezionamento richiesto dal procedimento telematico. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 24, comma 6-bis
Stabilisce che l'atto del procedimento in forma di documento informatico depositato via PEC deve rispettare requisiti tecnici precisi; la Corte interpreta il comma 6-bis come vincolante per la validità dei depositi telematici e come base per dichiarare inammissibili atti non conformi.
Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (9 novembre 2020), art. 3, comma 1
"l'atto del procedimento in forma di documento informatico ... è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata"
Dettaglia i requisiti tecnici: gli atti devono essere PDF derivanti da un documento testuale (non scansioni) e sottoscritti con firma digitale; la mancata osservanza rende l'atto inammissibile.
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), art. 1, comma 1, lett. p-bis e lett. s
Fornisce le definizioni tecniche: distingue il documento analogico da quello informatico e definisce la firma digitale come firma qualificata che assicura provenienza e integrità; la Corte usa tali definizioni per spiegare perché la firma digitale è necessaria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti avevano invocato queste lett. per censurare violazioni di legge ed insufficiente motivazione, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità formale.
art. 274, comma 1, cod. proc. pen.
Riguarda il contenuto della motivazione dell'ordinanza: i ricorrenti sostenevano carenza di motivazione; la Corte registra la doglianza ma non la esamina per l'inammissibilità tecnica del deposito.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del Riesame; è la procedura originariamente esperita in sede di riesame della misura cautelare.
art. 630 cod. pen.
Fattispecie penale la cui qualificazione è stata contestata dai ricorrenti; la Corte non ha valutato la fondatezza della censura di qualificazione per ragioni formali dell'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato questa norma per condannare i ricorrenti.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Indica adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- Per gli atti del procedimento depositati telematicamente vale il requisito della firma digitale: una scansione in PDF priva di firma digitale non è ammessa e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Gli atti 'del procedimento' non possono essere inviati come semplici allegati per immagine; la forma deve consentire la verifica dell'integrità e della provenienza (firma digitale).
- La mancanza di abilitazione del difensore a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione o l'assenza della nomina scritta incapacitano il ricorso e possono portare all'inammissibilità indipendentemente dal merito.
- Non è possibile sanare mediante interpretazioni sostanzialistiche o richiami alla deformalizzazione un deposito che contravvenga alle prescrizioni tecniche espressamente previste per il procedimento telematico.
- Le inadempienze formali gravi possono comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; pertanto è necessario un rigoroso controllo formale prima dell'invio.
- Se si vuole depositare un documento 'per conformità all'originale' tramite scansione, occorre comunque che il file sia sottoscritto digitalmente dal difensore per attestare la conformità.
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