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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22191/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. e confermato la custodia cautelare emessa dal GIP. Denunciano (1) vizio di motivazione e erronea valutazione della gravità e della personalità degli indagati, lamentando che la misura massima era sproporzionata rispetto al profilo personale dei giovani indagati e che non si era tenuto conto dell'insieme degli elementi processuali; (2) errata qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo dell'art. 630 c.p., sostenendo che la condotta (correlazione prezzo/liberazione a prestazione di servizi) dovrebbe integrare altre fattispecie e non necessariamente il reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per plurime ragioni formali: (i) uno dei difensori (avv. Livio Viola) non era abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; (ii) in capo all'avv. Marina Chiari non risultava trasmessa alla Corte la nomina fiduciaria rilasciata dagli indagati; (iii) l'atto era stato depositato via PEC come file PDF costituito da una scansione/prima immagine priva di firma digitale, ossia non conforme ai requisiti tecnici richiesti per gli "atti del procedimento" telematici (secondo il comma 6-bis dell'art. 24 D.L. 137/2020 conv. L.176/2020 e il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi del 9/11/2020). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la scansione di immagini non è ammessa per gli atti del procedimento e che l'atto informatico deve essere sottoscritto con firma digitale; ha inoltre osservato che il deposito via PEC di un atto privo di firma digitale non compie il perfezionamento richiesto dal procedimento telematico. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 24, comma 6-bis

    Stabilisce che l'atto del procedimento in forma di documento informatico depositato via PEC deve rispettare requisiti tecnici precisi; la Corte interpreta il comma 6-bis come vincolante per la validità dei depositi telematici e come base per dichiarare inammissibili atti non conformi.

  • Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (9 novembre 2020), art. 3, comma 1

    "l'atto del procedimento in forma di documento informatico ... è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata"

    Dettaglia i requisiti tecnici: gli atti devono essere PDF derivanti da un documento testuale (non scansioni) e sottoscritti con firma digitale; la mancata osservanza rende l'atto inammissibile.

  • decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), art. 1, comma 1, lett. p-bis e lett. s

    Fornisce le definizioni tecniche: distingue il documento analogico da quello informatico e definisce la firma digitale come firma qualificata che assicura provenienza e integrità; la Corte usa tali definizioni per spiegare perché la firma digitale è necessaria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti avevano invocato queste lett. per censurare violazioni di legge ed insufficiente motivazione, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità formale.

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen.

    Riguarda il contenuto della motivazione dell'ordinanza: i ricorrenti sostenevano carenza di motivazione; la Corte registra la doglianza ma non la esamina per l'inammissibilità tecnica del deposito.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del Riesame; è la procedura originariamente esperita in sede di riesame della misura cautelare.

  • art. 630 cod. pen.

    Fattispecie penale la cui qualificazione è stata contestata dai ricorrenti; la Corte non ha valutato la fondatezza della censura di qualificazione per ragioni formali dell'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato questa norma per condannare i ricorrenti.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Indica adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • Per gli atti del procedimento depositati telematicamente vale il requisito della firma digitale: una scansione in PDF priva di firma digitale non è ammessa e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Gli atti 'del procedimento' non possono essere inviati come semplici allegati per immagine; la forma deve consentire la verifica dell'integrità e della provenienza (firma digitale).
  • La mancanza di abilitazione del difensore a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione o l'assenza della nomina scritta incapacitano il ricorso e possono portare all'inammissibilità indipendentemente dal merito.
  • Non è possibile sanare mediante interpretazioni sostanzialistiche o richiami alla deformalizzazione un deposito che contravvenga alle prescrizioni tecniche espressamente previste per il procedimento telematico.
  • Le inadempienze formali gravi possono comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; pertanto è necessario un rigoroso controllo formale prima dell'invio.
  • Se si vuole depositare un documento 'per conformità all'originale' tramite scansione, occorre comunque che il file sia sottoscritto digitalmente dal difensore per attestare la conformità.

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