Sentenza del 09/05/2018 n. 3014 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il sollecito di pagamento del 28/04/2015, relativo a cartelle per IRPEF, addizionali regionali e comunali, sanzioni e interessi, per complessivi euro 229.489,30 e riferite ai periodi d'imposta 2006-2008. Ha contestato, tra l'altro, l'omessa o invalida notifica delle cartelle, l'inesistenza delle notifiche effettuate tramite soggetti diversi da Poste Italiane, la decadenza dal potere di riscossione e la mancata prova delle notifiche. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo la regolare notifica delle cartelle e l'acquiescenza del contribuente, desumibile da una richiesta di rateazione. Il contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché notificato via PEC, nonostante il giudizio di primo grado fosse stato instaurato con modalità cartacee e prima dell'operatività del processo tributario telematico nella materia e nel territorio interessati.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto l'eccezione preliminare del contribuente e ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Secondo il giudice, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato con modalità tradizionali, l'appello avrebbe dovuto rispettare le medesime modalità e non poteva essere notificato tramite PEC. La notifica telematica è stata ritenuta difforme dal modello legale, non sanabile e inidonea a instaurare validamente il grado di appello. Le ulteriori questioni, comprese la regolarità delle notifiche delle cartelle e l'eventuale acquiescenza derivante dalla rateazione, sono state dichiarate assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dalla legge n. 244/2007
La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere la decadenza del concessionario dal potere di notificare le cartelle oltre i termini previsti.
Art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2013
la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore
Il giudice ha interpretato la disposizione nel senso che le modalità processuali adottate nel primo grado devono essere mantenute anche nei gradi successivi. Nel caso concreto, essendo stato utilizzato il rito cartaceo in primo grado, la notifica dell'appello via PEC è stata ritenuta non consentita.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 7-quater, comma 6, del D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
La disposizione, applicabile dal 1° luglio 2017 secondo la sentenza, consente la notificazione diretta degli atti tributari tramite PEC. Il giudice ha ritenuto che tale disciplina non potesse legittimare retroattivamente una notifica effettuata in un procedimento instaurato anteriormente.
Art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale
La sentenza richiama la disposizione nella versione allora vigente, rilevando che le attività ispettive e di controllo fiscale erano escluse dall'ambito applicativo del Codice dell'amministrazione digitale, elemento considerato di ostacolo all'uso della PEC nel caso concreto.
Art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata quale base legislativa per la disciplina delle notifiche telematiche degli atti del processo tributario, da coordinare con i decreti ministeriali attuativi e con l'effettiva operatività del processo tributario telematico.
Art. 2 del D.M. 4 agosto 2015 e disciplina del processo tributario telematico
La sentenza richiama la limitata operatività iniziale delle notifiche telematiche nel processo tributario, ritenendo che, prima dell'attivazione del sistema nel territorio competente, la notifica via PEC non fosse idonea a produrre effetti processuali.
Cassazione, ordinanza n. 18321 del 25 luglio 2017
le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico
La pronuncia è stata utilizzata per sostenere che una notifica PEC effettuata in un territorio o in un periodo non coperto dall'operatività del processo tributario telematico è inesistente e non sanabile.
Cassazione, ordinanza n. 17941 del 12 settembre 2016
le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria
La decisione conferma l'orientamento secondo cui, nella fase iniziale della disciplina telematica, la validità della PEC dipendeva dall'effettiva operatività del processo tributario telematico presso la commissione competente.
Massime di principio
- La validità di una notifica processuale telematica deve essere valutata in base alla normativa vigente, alla data della notifica e all'effettiva operatività del processo telematico presso l'ufficio giudiziario competente.
- Quando una disciplina impone la continuità delle forme processuali, l'utilizzo del rito cartaceo in primo grado può impedire il passaggio unilaterale alla notifica telematica in appello, se la normativa applicabile all'epoca non lo consentiva.
- Una notifica PEC eseguita fuori dal modello legale o prima dell'abilitazione del processo telematico può essere dichiarata inammissibile o inesistente e non produrre validamente gli effetti processuali, incluso il rispetto dei termini per impugnare.
- La produzione di documenti che attestano la notifica delle cartelle può non essere esaminata se l'appello è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare di notificazione.
- Una richiesta di rateazione può essere valorizzata dall'amministrazione come indice di conoscenza o acquiescenza del debito, ma tale questione resta irrilevante se il giudizio si chiude per inammissibilità dell'impugnazione.
- Le regole tecniche e temporali sulle notifiche telematiche sono soggette a evoluzione normativa; pertanto, in casi analoghi occorre verificare puntualmente la disciplina vigente al momento dell'atto e non applicare automaticamente le regole attuali a procedimenti anteriori.
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