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Ordinanza

Ordinanza n. 1076/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per non conformità dei risultati della bioimpedenziometria ai limiti normativi, dichiarazione di non idoneità medica e approvazione dell’elenco degli idonei ammessi alla formazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’esclusione dal concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, motivata dalla dicitura “BIOIMPEDENZOMETRIA non conforme ai limiti di norma”. Sono stati impugnati anche il verbale della commissione medica che lo ha dichiarato non idoneo, il decreto dirigenziale di approvazione dell’elenco degli idonei ammessi al corso di formazione, nella parte relativa alla sua esclusione, nonché il silenzio serbato sull’istanza di riesame in autotutela. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che, ai fini della decisione anche cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario verificare l’altezza del ricorrente e acquisire chiarimenti documentati dall’A.S.P. di Palermo sulla formula utilizzata per il calcolo dell’indice di massa corporea (BMI). Il testo non riporta ulteriori specifici motivi di legittimità articolati nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto una verificazione per accertare l’altezza del ricorrente, incaricando il Direttore pro tempore del Dipartimento militare di medicina legale di Messina, con facoltà di delega a un medico legale del medesimo ufficio. La verificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la relazione, corredata dal verbale degli accertamenti, dovrà essere depositata telematicamente. Il TAR ha inoltre ordinato all’A.S.P. di Palermo di fornire, entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa, chiarimenti documentati sulla formula impiegata per il calcolo del BMI. La trattazione del ricorso è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 giugno 2026. Le misure cautelari monocratiche erano state precedentemente respinte con decreto cautelare, ma l’ordinanza in esame non decide collegialmente in via definitiva sulla sospensione.

Norme richiamate

  • artt. 55 e 63 ss. c.p.a.

    Costituiscono la base processuale per la trattazione cautelare e per la disposizione degli incombenti istruttori, inclusa la verificazione.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Il verificatore deve presentare la domanda di liquidazione delle spettanze entro 100 giorni dal compimento delle operazioni, a pena di decadenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Impone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento quando sono coinvolti dati relativi alla salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute, trattati e divulgati secondo le garanzie previste dalla disciplina europea.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare l’obbligo di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare dipende da accertamenti tecnici o fattuali non sufficientemente documentati, il giudice amministrativo può disporre una verificazione e acquisire chiarimenti dall’amministrazione o da altri enti pubblici, rinviando la trattazione dopo l’espletamento degli incombenti.
  • La verificazione può essere affidata a un organismo pubblico dotato di specifica professionalità tecnica, prevedendo la facoltà di delega a un professionista appartenente al medesimo ufficio.
  • Nel contenzioso relativo all’idoneità fisica per l’accesso a un pubblico impiego, l’accertamento dell’altezza dell’interessato e la verifica della formula utilizzata per il calcolo dell’indice di massa corporea costituiscono elementi istruttori rilevanti per valutare la legittimità della non idoneità.
  • La disposizione di incombenti istruttori in sede cautelare non comporta accoglimento o rigetto della domanda cautelare o del ricorso, ma mantiene il giudizio pendente e ne differisce la decisione all’esito dell’istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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