Ordinanza n. 1463/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’atto di approvazione della GRADUATORIA DEFINITIVA BORSE DI STUDIO ADISU-RC ANNO ACCADEMICO 2025/2026 del 23.12.2025 e avverso il bando di concorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di approvazione della graduatoria definitiva delle borse di studio Adisurc per l’anno accademico 2025/2026 e bando di concorso
Esito
Favorevole al resistente (ente per il diritto allo studio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’atto di approvazione della graduatoria definitiva delle borse di studio Adisurc per l’anno accademico 2025/2026 e il relativo bando. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la domanda della ricorrente era stata respinta dall’Amministrazione sulla base della verifica delle dichiarazioni reddituali prodotte, effettuata mediante accesso ai dati INPS e analisi della documentazione ISEE acquisita. È inoltre menzionato un intervento ad opponendum, la cui ammissibilità è stata riservata all’eventuale fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza di entrambi i presupposti dell’art. 55 c.p.a. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la borsa di studio costituisce un beneficio economico eventuale, subordinato sia alla verifica dei requisiti previsti dal bando sia alla collocazione utile nella graduatoria formata tra tutti i richiedenti; pertanto non è stato ravvisato un pregiudizio cautelare concreto e attuale. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto, allo stato degli atti, non manifestamente illegittimo il rigetto amministrativo, fondato sulla verifica delle dichiarazioni reddituali tramite dati INPS e sulla documentazione ISEE. La questione relativa all’ammissibilità dell’intervento ad opponendum è stata riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
mancanza dei presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris; nel caso concreto il TAR li ha ritenuti entrambi insussistenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la contestuale sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris; l’assenza di uno solo di tali presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
- La borsa di studio non determina, in via automatica, un diritto certo all’erogazione: il beneficio ha natura eventuale ed è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dal bando e alla collocazione utile nella graduatoria rispetto agli altri richiedenti. Tale natura può escludere, in assenza di ulteriori elementi, la sussistenza di un periculum cautelare concreto e attuale.
- Non appare viziato, ai fini della valutazione cautelare del fumus, il rigetto di una domanda di borsa di studio fondato sulla verifica delle dichiarazioni reddituali mediante consultazione dei dati INPS e sull’analisi della documentazione ISEE acquisita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3150/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3151/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3152/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3153/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3154/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3159/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →