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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29739/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato a un imputato la pena di tre anni e nove mesi di reclusione, sostituita con detenzione domiciliare, per un reato associativo finalizzato alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica e per plurimi episodi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, oltre che per turbata libertà degli incanti; ha inoltre disposto pene accessorie, condanna alle spese e confisca per equivalente di euro 46.000. Il ricorso per cassazione ha censurato esclusivamente la motivazione sulla confisca, sostenendo che il G.I.P. avrebbe illegittimamente considerato confiscabile anche l'importo di euro 21.865 rinvenuto e sequestrato presso l'abitazione dell'imputato, senza spiegare perché tale somma dovesse ritenersi profitto o comunque bene riconducibile al reato. Il difensore ha invocato la violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p., 240-bis c.p., 111, comma 7, Cost., e ha dedotto mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valorizzando la prospettazione della lecita provenienza di quel denaro, frutto di risparmi destinati a spese aziendali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo proposto diverso da quelli consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondato, perché fondato su un'errata lettura della sentenza di merito: il G.I.P. non aveva aggiunto un ulteriore profitto da confiscare, ma aveva chiarito che la somma di euro 21.865, già sequestrata e nella disponibilità dell'imputato, rientrava nel complessivo importo di euro 46.000 oggetto di confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter, comma 2, c.p. La Corte ha quindi confermato l'ablazione già disposta, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    richiesta di applicazione della pena, base del provvedimento impugnato.

  • art. 322-ter, comma 2, c.p.

    confisca per equivalente della somma di 46.000 euro

    nei reati di corruzione, quando non sia possibile la confisca diretta del profitto, va disposta la confisca per equivalente nei limiti del profitto del corruttore, non inferiore al prezzo dato o promesso.

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    sequestro preventivo a titolo impeditivo

    il provvedimento richiama il sequestro preventivo già disposto sulle somme rinvenute presso l'abitazione dell'imputato.

  • art. 323, comma 3, c.p.p.

    in caso di condanna, gli effetti del sequestro preventivo permangono qualora sia stata disposta la confisca dei beni sequestrati

    la Corte lo richiama per spiegare la permanenza degli effetti del sequestro sulle somme poi oggetto di confisca.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    dedotto come parametro di motivazione del provvedimento cautelare/ablatorio, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della confisca per equivalente in materia di corruzione.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    invocato per censurare la motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio perché la lettura del provvedimento era errata.

  • art. 616 c.p.p.

    condannato... al pagamento delle spese del procedimento

    in caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato alle spese e al versamento alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di confisca per equivalente, il giudice può determinare il valore da confiscare in base al profitto del reato di corruzione, tenendo conto che, quando il profitto non sia agevolmente determinabile, esso non può comunque essere inferiore al prezzo dato o promesso.
  • La confisca per equivalente prescinde dalla dimostrazione della derivazione causale del singolo bene dal reato e dalla natura lecita o illecita del bene aggredito; ciò che rileva è il valore corrispondente al profitto confiscabile.
  • Se il giudice di merito chiarisce che somme già sequestrate costituiscono parte dell'importo complessivamente confiscato, non vi è un "ulteriore" profitto da motivare separatamente: quelle somme vanno semplicemente imputate in diminuzione del quantum complessivo della confisca.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando denuncia un vizio motivazionale fondato su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata, poiché il motivo risulta estraneo ai casi consentiti o comunque manifestamente infondato.
  • Nel patteggiamento, la confisca per equivalente può essere oggetto di impugnazione specifica, ma la censura deve confrontarsi con la reale struttura motivazionale del provvedimento e non può pretendere una prova della provenienza lecita del bene confiscato se l'ablazione è disposta per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCorruzione
RamiProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiConfisca

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