Cassazione Penale, Sentenza n. 28335/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. e ordinato la restituzione delle somme sequestrate, sostenendo che le false indicazioni di elementi passivi nei modelli 730 integrassero il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000 (non punibile per mancato superamento della soglia di punibilità) e non la truffa aggravata ai danni dello Stato. Il P.M. deduceva invece che, per le modalità organizzate e i molteplici artifici (falsi CAF, false sedi, raccolta di dati e credenziali, indicazione di IBAN fraudolenti, vasta mole di dichiarazioni), dovesse ritenersi il fumus della truffa aggravata e la sussistenza del periculum in mora alla luce dell'entità complessiva del profitto illecito (oltre €718.000 per l'associazione) e della finalità confiscatoria del sequestro.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato rigettato. La Corte ha confermato la qualificazione dei fatti operata dal Tribunale del riesame come dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000, richiamando il principio di specialità espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite "Giordano"): le condotte di frode fiscale trovano risposta nel diritto penale tributario e non possono essere ricondotte alla truffa aggravata salvo che ne derivi un profitto ulteriore e diverso dall'evasione fiscale. Inoltre, è stata ritenuta non censurabile la motivazione del Tribunale sul periculum in mora (importi rimborsati limitati per anno, solvibilità del resistente e pagamento del debito d'imposta), con conseguente conferma dell'ordine di restituzione delle somme.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen., comma secondo (truffa aggravata in danno dello Stato)
La decisione conferma che la truffa aggravata non può essere utilizzata per ricoprire condotte che il legislatore ha già disciplinato come reati tributari, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale
art. 4 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)
La fattispecie punisce la falsa indicazione di elementi attivi o passivi nelle dichiarazioni fiscali; nella concreta vicenda è stata ritenuta la corretta qualificazione giuridica dei fatti come dichiarazione infedele, non raggiungendo le soglie di punibilità previste
art. 3 D.lgs. 74/2000
Norma richiamata nella trattazione della normativa tributaria speciale e del sistema sanzionatorio in materia di frodi fiscali
art. 615 cod. proc. pen., comma 2
Norma procedurale invocata per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata
Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 ("Giordano")
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio di specialità delle norme penali tributarie: le condotte dirette all'evasione fiscale si esauriscono nella normativa speciale e non possono essere ricondotte alla truffa aggravata salvo che si verifichi un profitto diverso dall'evasione
Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021
Richiamata a supporto dei criteri di valutazione del periculum in mora e della necessità di motivazione non apparente nell'ambito del riesame cautelare reale
Massime di principio
- Le condotte finalizzate all'evasione fiscale devono di regola essere qualificate alla luce della normativa penale tributaria speciale; la truffa aggravata contro lo Stato non è applicabile se l'unico profitto è il vantaggio fiscale derivante dalla falsa dichiarazione
- Per integrare la truffa aggravata oltre la frode fiscale occorre che dalla condotta derivi un profitto ulteriore o diverso dall'evasione (es. erogazioni pubbliche ottenute indebitamente), non la mera restituzione di rimborsi fiscali indebitamente percepiti
- La prova di una struttura organizzata (falsi CAF, procacciamento, raccolta di credenziali) può dimostrare professionalità e associazione nella commissione di illeciti fiscali, ma non transforma automaticamente la fattispecie in truffa se l'Agenzia delle Entrate ha erogato il rimborso in conseguenza della sola falsa rappresentazione dei dati dichiarativi
- In sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca è indispensabile dimostrare il periculum in mora (rischio di dispersione delle somme) con argomentazione concreta e proporzionata: importi limitati per anno, capacità patrimoniale dell'indagato e pagamento del debito d'imposta possono giustificare il rigetto della misura
- Prima di ricorrere alla qualificazione come reato comune contro il patrimonio, il pubblico ministero deve valutare il principio di specialità e la soglia di punibilità prevista dalla normativa tributaria; diversamente il giudice superiore può rigettare l'uso di fattispecie comuni per fatti già disciplinati dalla legge speciale
- Nel riesame cautelare reale i vizi di motivazione sono sindacabili nei limiti della legge: la mancanza o contraddittorietà della motivazione sul periculum deve risultare chiara e rilevante per essere apprezzata in sede di impugnazione
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