Cassazione Penale, Ordinanza n. 02625/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione per un reato in materia di armi/esplosivi, commesso a Rieti il 25 luglio 2018, contestato ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. Il ricorso era articolato in tre doglianze e deduceva, in sostanza, carenze motivazionali della decisione di merito, chiedendo un riesame nel merito della vicenda. La difesa invocava anche l'espletamento di una perizia sulla natura del materiale sequestrato, al fine di verificarne la qualificazione giuridica e di ottenere una riqualificazione della fattispecie ex art. 678 c.p., nonché il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse esaminato la vicenda nel rispetto della logica e delle emergenze probatorie, valorizzando le verifiche eseguite dalla Squadra Mobile di Rieti, che aveva rinvenuto 26 scatoloni contenenti esplosivi pirotecnici di categoria F4-F3-IV recanti la scritta "x Amaranto". Ha escluso che, nel caso concreto, vi fossero i presupposti per disporre la perizia richiesta dalla difesa e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione dell'elevato disvalore della condotta e dell'ingente quantità di materiale sequestrato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne ricostruisce il contenuto, ma la menziona come titolo del reato contestato.
art. 678 c.p.
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione della condotta in relazione alla natura del materiale esplosivo; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fossero gli estremi per disporre una perizia finalizzata a tale riqualificazione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente con riferimento alle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che richiedono situazioni fattuali favorevoli non ravvisate nella posizione dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logico e coerente delle emergenze probatorie.
- La richiesta di perizia non deve essere accolta quando, sulla base degli elementi già acquisiti, non risulti decisiva ai fini della decisione o sia priva di un concreto fondamento nelle circostanze del caso.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi riferibili alla concreta personalità dell'imputato o al fatto, non essendo sufficiente una generica invocazione difensiva in assenza di circostanze favorevoli.
- Un consistente quantitativo di materiale illecito e la connotazione complessivamente grave della condotta possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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