Cassazione Penale, Ordinanza n. 04106/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. Dalla motivazione emerge che la questione concerneva la decorrenza della prescrizione in relazione a un reato ritenuto permanente e contestato in forma aperta, con riferimento a un'abitazione abusivamente occupata. Il ricorrente non avrebbe tenuto conto del rilievo della Corte territoriale secondo cui il fatto si era protratto anche dopo l'intervento dei Carabinieri, poiché l'imputato continuava a ricevere notificazioni nel luogo occupato, che aveva eletto a domicilio. Con tale impostazione, la Corte d'appello aveva fatto decorrere la prescrizione dalla sentenza di primo grado. Il ricorso, quindi, contestava sostanzialmente questa ricostruzione della permanenza del reato e del dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui, trattandosi di reato permanente con contestazione aperta, la prescrizione decorreva dalla sentenza di primo grado. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva richiamato principi di legittimità ormai pacifici e che il ricorrente non ne aveva tenuto conto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 158 c.p.
La prescrizione, nei reati permanenti o a consumazione prolungata, decorre dalla cessazione della permanenza; la decisione applica il criterio della permanenza del fatto per escludere che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di primo grado.
art. 624 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, ma il provvedimento è un'ordinanza di cassazione sul ricorso avverso la sentenza di appello; la motivazione si fonda sull'inammissibilità del ricorso per difetto di critica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei reati permanenti con contestazione aperta, ai fini della prescrizione occorre verificare se la condotta sia effettivamente proseguita oltre l'intervento dell'autorità, e la decorrenza del termine va ancorata alla cessazione della permanenza.
- La permanenza del reato può essere desunta da elementi fattuali sintomatici della protrazione della condotta, come la ricezione di notifiche nel luogo abusivamente occupato e l'elezione di domicilio in quel luogo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare censure che ignorano i principi di diritto richiamati dalla Corte territoriale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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