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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39106/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Venezia del 28/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello promosso da Mahjoubi per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio in violazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p.; il ricorrente ha dedotto di avere regolarmente depositato l'elezione di domicilio con l'atto di appello e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Durante il giudizio di legittimità la Corte distrettuale di Venezia, il 1 febbraio 2024, ha revocato l'ordinanza impugnata avendo rilevato il deposito dell'elezione di domicilio unitamente all'appello, per cui è venuto meno l'interesse alla decisione in Cassazione. La decisione richiama il principio dell'art. 568, comma 4, c.p.p., secondo cui l'ammissibilità dell'impugnazione richiede un interesse concreto e persistente a rimuovere il pregiudizio; non essendovi interesse, il ricorso è inammissibile. Non sono state imposte spese processuali né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, stante la sopravvenuta mancanza di interesse e l'assenza di una reale soccombenza

Norme richiamate

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    Regolamentano l'obbligo di depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio per la regolare proposizione dell'appello; la mancata osservanza può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione se il vizio non è sanato

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che condizione di ammissibilità di ogni impugnazione è l'esistenza di un interesse concreto e attuale a rimuovere il pregiudizio causato dal provvedimento impugnato; l'interesse deve persistere fino alla decisione

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021 (Tonti, Rv. 282397)

    Conferma il principio che l'assenza o la sopravvenuta perdita dell'interesse rende inammissibile il ricorso e fornisce riferimento per l'applicazione dell'art. 568 c.p.p. nella valutazione della persistenza dell'interesse

Massime di principio

  • Se il vizio formale che ha determinato l'inammissibilità di un'impugnazione viene sanato prima della decisione, l'interesse del ricorrente può venire meno e la Corte di Cassazione dichiarerà il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • Perché un'impugnazione sia esaminata è necessario non solo che sia formalmente corretta, ma anche che permanga un interesse concreto a rimuovere il pregiudizio fino al momento della decisione (art. 568, comma 4, c.p.p.)
  • La sanatoria del vizio (es. deposito dell'elezione di domicilio) sopravvenuta durante il giudizio di merito può far venire meno la condizione di ammissibilità dell'azione in Cassazione senza che ciò comporti automaticamente sanzioni o condanna alle spese a carico della parte che ha proposto il ricorso
  • Per evitare il rischio di inammissibilità è prudente depositare contestualmente all'atto di impugnazione tutte le dichiarazioni e le elezioni di domicilio previste dalle norme procedurali (in particolare art. 581 c.p.p.)

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