Cassazione Penale, Sentenza n. 30006/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che applicava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorrente deduce mancata prova della "mafiosità" dell'associazione e difetto di violenza necessaria, contestando l'utilizzo delle condanne di terzi e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come elementi decisivi
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo basato su motivo generico. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha limitato l'esame alla condotta partecipativa del Lazzari, avendo il Tribunale fatto riferimento a fatti posti nella stessa realtà territoriale di un'associazione mafiosa già giudizialmente riconosciuta ("Sacra Corona Unita"/"Nuova Sacra Corona Unita") ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. La Corte ha condiviso la valutazione del ruolo di Lazzari desunto dalle intercettazioni, dai rapporti con Perrone Salvatore e dalle intimidazioni rivolte a terzi, concludendo che tali elementi dimostrano l'intraneità del Lazzari al sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma contestata: la Corte ha ritenuto configurabile la partecipazione all'associazione di tipo mafioso sulla base della compenetrazione stabile dell'indagato nel tessuto organizzativo del sodalizio, anche in assenza di formale affiliazione o di specifici reati-fine a suo carico
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente di desumere, come fatto "notorio", l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che sussistano continuità territoriale e soggettiva e non sia intervenuto oblio per il tempo trascorso
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 55359/2016; Sez. U, n. 36958/2021 e altre)
Principi richiamati: la prova della partecipazione mafiosa si valuta unitariamente; non è indispensabile la formale investitura o la commissione di reati-fine se emergono rapporti stabili con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentazione dei luoghi del sodalizio, movimentazioni di denaro e condotte intimidatorie
Massime di principio
- Se l'esistenza di un'associazione mafiosa è già stata accertata da sentenze irrevocabili e sussiste continuità territoriale e soggettiva, il giudice può desumerne la "mafiosità" ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. senza dover riesaminare ex novo la natura dell'organizzazione
- La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso può essere provata in modo unitario dalla condotta complessiva (intercettazioni, rapporti con soggetti notoriamente mafiosi, attività di controllo del territorio, intimidazioni), non richiedendo necessariamente l'affiliazione rituale o la commissione diretta di reati-fine
- Le misure cautelari fondate su una valutazione complessiva e motivata degli elementi indiziari sono difficilmente censurabili con motivi generici: i ricorsi devono indicare censure specifiche e concrete per essere ammissibili
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le condotte di terzi (es. condanne pregresse) possono essere utilizzate come elementi di valutazione se inserite in un quadro probatorio coerente e corroborate da riscontri
- Per la difesa, utili linee argomentative sono: dimostrare la mancanza di continuità tra il gruppo storico e l'attuale formazione, la non coincidenza territoriale o soggettiva, l'assenza di collegamenti organici e di ruoli stabili nel sodalizio, e contestare specificamente la lettura probatoria degli atti intercettati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29715/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29716/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29717/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29718/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29720/2024 del 22/07/2024
- Sentenza penale · 22 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29721/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →