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Sentenza

Sentenza n. 780/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Verdello, del 19.02.2024, reg. gen. 1, prot. 1782, notificata in data 26.02.2024, avente ad oggetto "ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture e rimissione in pristino", nonché di ogni altro provvedimento ad esso preparatorio, connesso, pregresso o consequenziale ed, in particolare, la nota comunale dell'8.11.2023, prot. 11133 e del verbale di sopralluogo del 19.02.2024, prot. 1776 (atto sconosciuto).

Giustizia amministrativa202400356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e demolizione di una recinzione e di materiali e attrezzature depositati su un’area agricola, con rimessione in pristino

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Verdello le aveva ingiunto, quale proprietaria dell’area, di rimuovere una recinzione ritenuta priva di titolo edilizio e materiali e attrezzature depositati sull’area pertinenziale classificata dal PGT come ambito agricolo E-1. Con il primo motivo ha dedotto, quanto alla recinzione, eccesso di potere per irrazionalità ed errore manifesto, violazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. 380/2001, dell’art. 832 c.c., dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 42 Cost., nonché sviamento, carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune non avesse verificato l’esistenza del titolo edilizio e che, quanto ai materiali depositati, si fosse limitato a un generico richiamo alla destinazione urbanistica senza indicare la norma violata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 22, 31 e 37 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che la recinzione costituisse opera di edilizia libera o manutenzione ordinaria. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per errore nell’individuazione dell’autore dell’abuso, travisamento, illogicità, contraddittorietà e indeterminatezza, affermando di non poter essere considerata responsabile dell’abuso perché l’area era locata a una società terza e perché si era attivata nei confronti della conduttrice per ottenere la rimozione dell’opera. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato parzialmente in autotutela l’ordinanza, riconoscendo l’esistenza di un permesso di costruire relativo alla recinzione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile e respinto per il resto. Le censure relative alla recinzione sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune ha annullato parzialmente in autotutela l’ordinanza dopo aver reperito il permesso di costruire del 15 maggio 2007. Quanto all’ordine di rimozione dei materiali e delle attrezzature depositati sull’area agricola, il TAR ha ritenuto infondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, l.r. Lombardia 12/2005, nelle aree agricole sono ammesse opere strumentali alla conduzione del fondo e alle attività agricole; i materiali in questione erano invece funzionali a un’attività industriale di verniciatura, estranea alla produzione agricola. Una volta accertata la difformità urbanistica del deposito, non era necessaria un’ulteriore motivazione per ordinare la rimessione in pristino. È stato respinto anche il motivo concernente la posizione della proprietaria incolpevole: la demolizione o rimozione dell’abuso è una misura reale e può essere ordinata anche al proprietario non responsabile della realizzazione dell’opera. L’estraneità del proprietario rileva invece nella successiva eventuale acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale. Per evitare tale effetto, il proprietario deve dimostrare la completa estraneità all’abuso e un comportamento attivo volto alla sua rimozione, mediante diffide, denunce o altre iniziative giuridicamente rilevanti; non sono sufficienti interlocuzioni meramente informali o l’acquiescenza all’ordine comunale. L’interlocuzione del 18 marzo 2024 con la conduttrice non è stata ritenuta sufficiente, potendo eventualmente essere valutata solo in sede di futuro provvedimento di acquisizione. Le spese sono state compensate per il parziale intervento in autotutela del Comune e la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; è stato applicato alle censure sulla recinzione, dopo l’annullamento parziale dell’ordinanza in autotutela.

  • art. 59, comma 1, l.r. Lombardia 12/2005

    Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 60.

    La strumentalità delle opere in zona agricola deve essere riferita, anche in senso ampio, alla produzione agricola del fondo. Materiali e attrezzature funzionali a un’attività industriale non agricola sono urbanisticamente incompatibili.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assumeva violate in relazione alla qualificazione della recinzione e all’ordine demolitorio; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura perché divenuta improcedibile per autotutela.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla pretesa riconducibilità della recinzione all’edilizia libera; la relativa questione è rimasta assorbita dall’annullamento parziale in autotutela.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime edilizio della recinzione; la censura non è stata decisa nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce il riferimento al potere ripristinatorio esercitato dal Comune. L’ordine di rimozione può essere rivolto anche al proprietario non responsabile, poiché ha natura reale e prescinde da dolo, colpa o buona fede.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina sanzionatoria della recinzione; la questione è stata resa improcedibile dall’autotutela comunale.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla posizione del proprietario e all’individuazione dell’autore dell’abuso; il TAR ha chiarito che la responsabilità personale non è necessaria per l’ordine ripristinatorio rivolto al proprietario.

  • permesso di costruire del 15 maggio 2007 n. 2324/2007

    Titolo edilizio reperito dal Comune e posto a fondamento dell’annullamento parziale in autotutela dell’ordinanza, con riconoscimento della legittimità della recinzione.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione o rimozione di un abuso edilizio ha natura reale e può essere legittimamente rivolto anche al proprietario dell’immobile che non abbia concorso alla realizzazione dell’abuso, senza necessità di accertare dolo, colpa o mala fede.
  • L’estraneità del proprietario alla realizzazione dell’abuso non impedisce l’adozione dell’ordine ripristinatorio, ma può rilevare nella fase successiva dell’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.
  • Per evitare l’acquisizione gratuita dell’area, il proprietario deve dimostrare sia la completa estraneità alla realizzazione dell’abuso sia un comportamento attivo e giuridicamente rilevante diretto a ottenerne la rimozione, come diffide ad adempiere, denunce o altre iniziative idonee; non sono sufficienti interlocuzioni meramente informali o la semplice acquiescenza all’ordine comunale.
  • Nelle aree urbanisticamente destinate all’agricoltura, le opere, i materiali e le attrezzature sono ammissibili solo se funzionali alla conduzione del fondo o comunque connessi alla produzione agricola; non è consentito il deposito di materiali funzionali a un’attività industriale estranea all’agricoltura.
  • Una volta accertata la difformità urbanistica di un deposito di materiali in area agricola, l’ordine di rimessione in pristino non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’individuazione della destinazione urbanistica incompatibile e dell’uso concretamente accertato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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