Cassazione Penale, Ordinanza n. 16750/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00 in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2025. Il ricorso era articolato in un unico motivo, riferito alla recidiva: si contestava la valutazione della specificità dei precedenti penali e, in sostanza, l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la loro rilevanza ai fini dell'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione rileva che le deduzioni investono valutazioni riservate al merito e che la Corte territoriale aveva motivato richiamando la gravità e il numero dei precedenti come indici ragionevoli di una maggiore capacità criminale nel nuovo delitto.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze sulla recidiva sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito degli indici utilizzati dal giudice di appello, anziché in una censura di legittimità sulla motivazione.
- Ai fini della recidiva è sufficiente una motivazione che dia conto, in modo non apparente, della gravità e del numero dei precedenti penali come elementi idonei a indicare una maggiore capacità criminale nel nuovo fatto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, scatta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16716/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →