Cassazione Penale, Sentenza n. 26209/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Strippoli ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Velletri riducendo la pena per il reato di rapina impropria aggravata (art. 628, co. 2 e 7 c.p.). Le censure relative alla decisione investivano: 1) motivazione ritenuta illogica e carente in ordine alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 628, co. 2 e 7 c.p., con denuncia di travisamento della prova e mancato accertamento dell'impossessamento; 2) mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 3) carenza di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62-bis c.p.; 4) insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio e difetto di valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con conseguente eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto le censure generiche e apodittiche, prive di una correlazione critica con le argomentazioni della sentenza impugnata, e ha richiamato la giurisprudenza sul difetto di specificità che conduce all'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Inoltre ha rilevato che la questione relativa all'applicabilità dell'art. 114 c.p. non era stata devoluta al giudice d'appello, interrompendo la catena devolutiva e determinando l'impossibilità di esaminarla in Cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 628, co. 2 e 7 c.p.
Norma contestata come fonte del reato di rapina impropria aggravata; la sentenza impugnata aveva ricostruito la fattispecie su questa base, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito le censure sulla qualificazione del fatto per inammissibilità del ricorso.
art. 114 c.p.
La presunta attenuante invocata non è stata esaminata da Cassazione perché la relativa questione non era stata devoluta in appello, determinando efficacia di giudicato sugli aspetti non impugnati in appello.
art. 62-bis c.p.
Richiamata dal ricorrente come circostanza rilevante; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non sufficientemente argomentata per superare l'inammissibilità.
art. 133 cod.pen.
Norma sui criteri per la determinazione della pena; la Corte ha rilevato che le doglianze sul trattamento sanzionatorio erano generiche e prive di specifiche critiche ai parametri adottati dalla motivazione impugnata.
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso (forma procedurale), indicato come riferimento per lo svolgimento dell'udienza secondo la normativa emergenziale richiamata nel provvedimento.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità dei motivi di ricorso aspecifici; la giurisprudenza citata è stata usata per affermare che l'assenza di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e la motivazione del giudice censurato conduce all'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e l'irrogazione di una ammenda per ricorso inammissibile per colpa; applicata per disporre l'obbligo di versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve essere specifico: le doglianze devono confrontarsi direttamente e in modo argomentato con le motivazioni della sentenza impugnata; affermazioni generiche o apodittiche rischiano l'inammissibilità.
- Questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate in Cassazione: se un punto della decisione di primo grado non è stato impugnato in appello, su di esso si forma il giudicato e la Cassazione non può riesaminarlo.
- Per censurare la valutazione probatoria occorre indicare in modo preciso i profili di travisamento della prova o le contraddizioni della motivazione; la mera negazione del fatto o l'affermazione astratta di errore non sono sufficienti.
- Le doglianze sul trattamento della pena devono richiamare specificamente i parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e spiegare concretamente perché la valutazione del giudice sarebbe irragionevole o illogica.
- Vi è il rischio di sanzioni economiche (spese processuali e ammende) quando il ricorso è manifestamente infondato o presentato con colpa: è opportuno valutare con attenzione la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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