Ordinanza n. 1997/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, codice pratica P-CE/L/N/2024/101270, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta in data 05/03/2025 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Ha contestato, tra l’altro, la pretermissione delle garanzie procedimentali, sostenendo che la richiesta di ingresso a titolo speciale ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 286/1998 fosse dipesa da un mero errore materiale commesso dal datore di lavoro e chiedendo, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il testo non esplicita ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, dei presupposti per la sospensione. Quanto alla doglianza relativa alle garanzie procedimentali, ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; pertanto la censura è stata ritenuta recessiva. Il Collegio ha inoltre considerato giustificata la revoca, poiché il ricorrente non negava l’insussistenza dei requisiti per l’ingresso a titolo speciale, limitandosi a dedurre l’erroneità della richiesta originaria come mero errore materiale del datore di lavoro. Ne è derivata, in prima valutazione, l’inidoneità delle censure a superare il giudizio amministrativo sull’assenza dei presupposti per la procedura prevista dall’art. 23 d.lgs. 286/1998, relativa ai progetti speciali fuori quota. È stata ritenuta altresì preclusa la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione, poiché non si trattava di una cessazione o interruzione successiva del rapporto di lavoro per circostanze non imputabili al ricorrente, ma dell’originaria inesistenza dei requisiti necessari per instaurare il rapporto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa, all’esito di una sommaria deliberazione.
art. 23 d.lgs. 286/1998
La procedura per l’ingresso a titolo speciale nell’ambito di progetti speciali fuori quota presuppone la sussistenza dei requisiti normativamente previsti; l’originaria inesistenza di tali requisiti giustifica, in prima valutazione, la revoca del nulla osta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali non è idonea a fondare la sospensione del provvedimento quando il ricorrente non allega né offre un principio di prova circa elementi concreti che avrebbero potuto orientare diversamente la decisione amministrativa.
- La deduzione di un mero errore materiale nella richiesta del titolo di ingresso non supera, in sede cautelare, la revoca del nulla osta quando l’interessato non contesta l’originaria insussistenza dei requisiti normativi per la procedura richiesta.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro validamente instaurato per circostanze non imputabili allo straniero; non è applicabile quando i requisiti per l’instaurazione del rapporto mancavano ab origine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 1620/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 337/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 338/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 339/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 340/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 341/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →