Cassazione Penale, Ordinanza n. 19524/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione/cessione di sostanza stupefacente. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che il compendio probatorio fosse privo di riscontri estrinseci e intrinseci idonei a dimostrare le cessioni di droga e che il quantitativo rinvenuto in suo possesso (17,75 grammi) non fosse destinato a uso personale. Con il secondo motivo ha lamentato un vizio di motivazione sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, assumendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, già esaminate e motivate dai giudici territoriali, senza evidenziare specifici travisamenti o manifesta illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su doglianze di merito, già esaminate e disattese nei gradi precedenti, e comunque volto a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al giudizio di legittimità. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo, osservando che la difesa si limitava a riproporre le censure già dedotte in appello e a chiedere una diversa lettura del materiale istruttorio. La Corte ha inoltre valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola congrua e non illogica, poiché il numero elevato di cessioni in favore di diversi acquirenti e la capacità di procacciarsi sostanze in modo continuativo e in quantitativi apprezzabili escludevano la riconduzione del fatto all'ipotesi lieve. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per la detenzione/cessione di stupefacenti posta a base della condanna confermata.
art. 80 d.P.R. 309/1990
Aggravante contestata e richiamata nella decisione di merito confermata.
art. 73 d.P.R. 309/1990
L'ipotesi lieve è stata esclusa perché il quadro probatorio mostrava una attività di spaccio non episodica, con cessioni numerose e capacità di approvvigionamento continuativa.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Dedotto come vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che l'onere economico conseguente all'inammissibilità può essere posto a carico del ricorrente quando l'inammissibilità sia ascrivibile a sua colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già scrutinati dai giudici di merito.
- La denuncia di vizio motivazionale è inammissibile quando non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali o manifeste illogicità della motivazione impugnata, ma si limita a riproporre argomenti già disattesi.
- L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti può essere esclusa anche quando i singoli episodi di cessione siano di modica quantità, se il quadro complessivo dimostra pluralità di cessioni, numerosi acquirenti e capacità continuativa di approvvigionamento e spaccio.
- La Corte di cassazione può limitarsi a verificare la coerenza e non manifesta illogicità della motivazione di merito, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice territoriale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa del ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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