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Sentenza

Sentenza del 04/03/2016 n. 4331 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, fu riscontrata in magazzino merce non contabilizzata. L'Agenzia delle Entrate ritenne inattendibili le scritture contabili e determinò induttivamente il reddito d'impresa e la maggiore IVA dovuta per gli anni 1987 e 1988, applicando una percentuale media di ricarico calcolata sui prezzi di vendita e di acquisto, al netto dello sconto alla clientela. Il contribuente ricorse sostenendo, principalmente, che il condono IVA perfezionato per l'anno 1986, riconosciuto da una precedente sentenza non impugnata, avrebbe dovuto produrre effetti anche per gli anni 1987 e 1988. Contestò inoltre la motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il precedente giudicato relativo all'anno 1986 non poteva estendersi automaticamente agli anni 1987 e 1988, trattandosi di periodi d'imposta e atti impositivi differenti. Inoltre, ha ritenuto rilevabile anche d'ufficio l'incompatibilità delle norme sul condono IVA con il diritto dell'Unione europea, quando comportino una rinuncia generale dell'Amministrazione all'accertamento e alla riscossione dell'imposta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità della cosa giudicata opera nei limiti dell'identità della controversia e non consente, di regola, di estendere automaticamente gli effetti di una decisione relativa a un periodo d'imposta ad altri periodi distinti.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per vizio di motivazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis a tale disposizione, la censura relativa al vizio di motivazione doveva contenere uno specifico momento di sintesi con l'indicazione chiara del fatto controverso e decisivo; la sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, commi 1 e 5

    Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa; la dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale.

    La disciplina del condono IVA non è stata ritenuta idonea a produrre automaticamente effetti favorevoli su annualità diverse da quella oggetto di una specifica decisione; inoltre, le norme condonistiche incompatibili con il diritto UE devono essere disapplicate.

  • Articoli 2 e 22 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE

    Impongono agli Stati membri di garantire il corretto accertamento, la riscossione dell'IVA e l'adempimento degli obblighi fiscali; risultano incompatibili con misure nazionali che comportino una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento o alla riscossione dell'imposta.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su un'annualità fiscale non si estende automaticamente ad altri anni d'imposta: occorrono identità di petitum e causa petendi, oppure una specifica compatibilità del precedente giudicato con la controversia successiva.
  • Nel settore dell'IVA, le norme interne di condono devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea; un condono che comporti una rinuncia generale all'accertamento o alla riscossione può essere disapplicato.
  • La possibile incompatibilità con il diritto UE può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in cassazione e non è necessariamente impedita da un giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta.
  • Scritture contabili gravemente irregolari, merce non contabilizzata e violazioni degli obblighi di registrazione possono legittimare l'accertamento induttivo.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili al momento della proposizione; la carenza di una specifica indicazione del fatto decisivo può comportare l'inammissibilità della censura.
  • La ricostruzione induttiva del reddito mediante una percentuale di ricarico può essere ritenuta valida se basata su un campione di merci omogenee e rappresentativo dell'attività commerciale.

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