Ordinanza n. 10447/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare - dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui, all'art. 16, comma 6, prevede che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge siano valutabili “purché prestati in costanza di nomina”, così escludendo il riconoscimento del punteggio al personale docente che abbia svolto il servizio militare o il servizio civile sostitutivo non in costanza di nomina ma dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento; - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi comprese, ove medio tempore intervenute, le graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2026/2028, nella parte in cui non attribuiscono ai ricorrenti il punteggio spettante per il servizio militare; Per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla valutazione del servizio militare di leva / servizio sostitutivo assimilato / servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle GPS 2026/2028, con conseguente riconoscimento di 12 punti o del diverso punteggio spettante secondo la tabella applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e graduatorie provinciali per le supplenze 2026/2028, nella parte in cui non riconoscono il punteggio per il servizio militare o civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, l'art. 16, comma 6, dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui limita la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge ai servizi prestati in costanza di nomina. Hanno contestato, in particolare, l'esclusione dal punteggio del servizio militare o civile sostitutivo svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, ma non durante un rapporto di nomina. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comprese le graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2026/2028, nella parte lesiva, chiedendo il riconoscimento di 12 punti o del diverso punteggio spettante secondo la tabella applicabile.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della previsione ministeriale né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali di interesse dei ricorrenti, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nei successivi cinque giorni. Il Collegio ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Richiamato nell'oggetto dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 quale fondamento delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto.
art. 16, comma 6, Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026
purché prestati in costanza di nomina
È la disposizione impugnata, poiché subordina la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato alla prestazione in costanza di nomina.
art. 49 c.p.a.
Applicato quanto all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, secondo i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione incide su una procedura di formazione di graduatorie e può riflettersi sulle posizioni di tutti i partecipanti, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti alla procedura.
- Ricorrendo i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, l'integrazione del contraddittorio può essere eseguita mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione secondo le modalità stabilite dal giudice.
- Il termine assegnato per la notificazione mediante pubblici proclami e quello successivo per il deposito della prova dell'avvenuta notifica sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
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