Sentenza del 25/11/2019 n. 6525 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Varie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La mancata rilevazione della difformità tra le firme non costituisce, di per sé, un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché non integra un'errata percezione degli atti di causa immediatamente evidente (ictu oculi). La censura richiede infatti un'attività di confronto o valutazione, non compatibile con i limiti del giudizio di revocazione per errore di fatto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore revocatorio consistente nell'omessa percezione, da parte del giudice, della difformità tra la firma originale e quella apposta su una relata di notifica. Secondo la prospettazione del ricorrente, tale difformità avrebbe dovuto essere rilevata e avrebbe inciso sulla decisione.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione materiale e immediatamente riconoscibile di un fatto processuale, non in un'omessa valutazione, in una valutazione errata o in un'attività di confronto tra documenti.
Art. 365, n. 4, codice di procedura civile
È richiamato nel testo come riferimento normativo, ma il contenuto fornito non precisa quale specifica regola sia stata applicata in relazione alla decisione.
Cassazione civile, n. 14656/2017
La pronuncia è richiamata quale precedente conforme al principio secondo cui l'errore revocatorio deve essere oggettivo, immediatamente percepibile dagli atti e non richiedere valutazioni o verifiche interpretative.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare una valutazione del giudice o una mancata verifica comparativa tra documenti.
- Perché sussista errore revocatorio, il giudice deve avere percepito un fatto in modo materialmente falso oppure averlo ritenuto inesistente quando invece risultava chiaramente dagli atti; l'errore deve emergere ictu oculi.
- La contestazione dell'autenticità o della difformità di una firma richiede normalmente un accertamento, un confronto tecnico o una valutazione probatoria e, pertanto, non è di regola deducibile mediante revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Le doglianze relative alla mancata valutazione di una prova o alla ricostruzione dei fatti devono essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, quando ancora disponibili, e non mediante il rimedio straordinario della revocazione per errore di fatto.
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