Sentenza n. 302/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di cui alla nota AOOUSPAQ registro ufficiale U.003002.15-04-2021 del 15 aprile 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ambito territoriale per la Provincia de L'Aquila, recante rigetto dell’istanza con la quale la professoressa Claudia Villani ha chiesto di dare atto del consolidamento degli effetti derivanti dal superamento delle prove concorsuali suppletive in ordine al possesso/conseguimento della abilitazione professionale all'insegnamento, nonché, ove del caso, di provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesima istanza, allo scioglimento in via definitiva della riserva apposta all'inserimento nella graduatoria concorsuale finale ed al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale; e per la declaratoria e l’accertamento della irreversibilità e del consolidamento degli effetti derivanti dalla ammissione con riserva alle prove concorsuali suppletive e dal superamento delle stesse ivi compresi il conseguimento della abilitazione ed il contratto a tempo indeterminato stipulato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villani Claudia il 23 maggio 2023: per l'annullamento: - del decreto direttoriale n. 0002016 del 15 marzo 2023 adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Ufficio 3° - Ambito territoriale per la Provincia di L'Aquila, con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5154 del 22 giugno 2022, la professoressa Claudia Villani è stata depennata dalla graduatoria di merito per le classi di concorso AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II° grado (francese) - e AA25 - lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (francese) - del concorso a posti e cattedre per la scuola secondaria di I e II grado, bandito con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del 23 febbraio 2016, n. 106, ed è stato annullato il provvedimento di individuazione della stessa quale destinataria per la stipula di un contratto a tempo indeterminato; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, il provvedimento prot. 3820/2023 del 24 marzo 2023 con il quale l’Istituto Comprensivo Pescara 2 ha disposto la revoca del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente in data 1^ settembre 2019 e la stipula del contratto a tempo determinato dal 16 marzo 2023 al 30 giugno 2023 per n. 18 ore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di scioglimento della riserva sull'inserimento nella graduatoria concorsuale e sul contratto a tempo indeterminato, nonché successivo depennamento dalla graduatoria e revoca del contratto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, priva del titolo di abilitazione richiesto dal bando del concorso per docenti indetto nel 2016, era stata ammessa con riserva alle prove concorsuali suppletive in forza di un provvedimento cautelare del Consiglio di Stato e le aveva superate. Era stata quindi inserita con riserva nella graduatoria, individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato e aveva svolto l'anno di prova. Con istanza del novembre 2020 aveva chiesto all'amministrazione di riconoscere il consolidamento degli effetti dell'ammissione e del superamento delle prove, compreso il conseguimento dell'abilitazione, nonché di sciogliere definitivamente la riserva. L'amministrazione aveva respinto l'istanza, rinviando ogni decisione all'esito del giudizio d'appello pendente contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto l'impugnazione del bando. Contro tale diniego la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla l. n. 168/2005, violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., lesione dei principi di imparzialità, buon andamento e legittimo affidamento, difetto di istruttoria, omessa o erronea valutazione di circostanze rilevanti, sviamento, violazione del decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 95 e dell'allegato A, nonché illogicità e ingiustizia manifeste. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2022, che aveva riformato la sentenza del TAR Lazio e superato la questione del consolidamento degli effetti delle prove suppletive, l'amministrazione aveva adottato un decreto di depennamento dalla graduatoria e annullato l'individuazione della ricorrente quale destinataria del contratto; l'istituto scolastico aveva inoltre revocato il contratto a tempo indeterminato e stipulato un contratto a tempo determinato. Tali atti sono stati impugnati con motivi aggiunti, deducendo ulteriori violazioni di legge ed eccesso di potere. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con dichiarazione depositata prima della decisione e successivamente confermata, aveva manifestato la perdita di interesse alla pronuncia. In applicazione del principio dispositivo, la parte ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve quindi arrestarsi a una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare il merito delle censure contro il diniego, il depennamento e la revoca del contratto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del comportamento delle parti e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2015, n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168
Invocato dalla ricorrente per sostenere il consolidamento degli effetti dell'ammissione con riserva e del superamento delle prove concorsuali; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza e ragionevolezza; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 51 Cost.
Invocato dalla ricorrente in materia di accesso agli uffici pubblici; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione a imparzialità e buon andamento; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla pronuncia.
- Quando la parte ricorrente dichiara, in modo inequivoco, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, non potendo procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse produce l'improcedibilità anche quando il giudizio comprenda motivi aggiunti, impedendo l'esame nel merito degli atti ulteriormente impugnati.
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