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Sentenza

Sentenza n. 348/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento adottato dall’Ufficio territoriale del Governo quale in data 10.4.2025 portante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente; - di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, connesso o conseguenziale; - per la condanna delle Amministrazioni competenti a “provvedere al rinnovo/conversione del precedente titolo di soggiorno in permesso per attesa occupazione o in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.

Giustizia amministrativa202500679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato, adottata dall’Ufficio Territoriale del Governo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e ha chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione a provvedere al rinnovo o alla conversione del precedente titolo di soggiorno in un permesso per attesa occupazione o per lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, la Prefettura ha disposto la revoca del provvedimento impugnato. Il ricorrente, pur prendendo atto del ritiro dell’atto, ha insistito per l’accoglimento del ricorso nella parte relativa al mancato rilascio del titolo di soggiorno. La domanda di condanna è stata qualificata come azione di condanna pubblicistica o di adempimento, diretta a ottenere l’ordine giudiziale di rilascio di uno specifico titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all’azione di annullamento, poiché il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato ha attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito con tale domanda. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio del permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione. Secondo il Collegio, l’azione di adempimento ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a. è ammessa soltanto quando completi la tutela costitutiva o di accertamento relativa a un diniego o a un’inerzia, quando la pretesa sia fondata su un’attività interamente vincolata oppure quando non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori. Nel caso concreto non sussiste un diritto soggettivo al rilascio del titolo né un potere vincolato dell’Amministrazione, ma un interesse legittimo pretensivo il cui accoglimento richiede l’esercizio di potere amministrativo discrezionale e un’istruttoria non ancora completata. Il giudice ha comunque ribadito l’obbligo delle Amministrazioni competenti di concludere il procedimento entro i termini previsti con un provvedimento espresso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    azione di condanna pubblicistica

    La domanda diretta a ottenere dall’Amministrazione l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio è qualificabile come azione di condanna pubblicistica o di adempimento.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L’azione di adempimento è ammessa entro limiti rigorosi e non può condurre all’adozione giudiziale della misura richiesta quando residuino valutazioni discrezionali o siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    In combinato disposto con l’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., delimita la possibilità di ottenere una pronuncia di condanna all’adozione del provvedimento richiesto, escludendola quando siano necessari ulteriori accertamenti istruttori o residuino margini di discrezionalità amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione in autotutela dell’atto impugnato, quando attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito con l’azione di annullamento, comporta la cessazione della materia del contendere relativamente a tale domanda.
  • L’azione di condanna pubblicistica o di adempimento è ammissibile, ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a., solo quale completamento della tutela costitutiva o di accertamento relativa a un diniego o a un’inerzia, oppure quando la pretesa sia fondata su un’attività interamente vincolata e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
  • È inammissibile la domanda con cui si chiede al giudice amministrativo di ordinare il rilascio di uno specifico provvedimento quando il richiedente vanti soltanto un interesse legittimo pretensivo, l’Amministrazione disponga di margini di discrezionalità e l’istruttoria procedimentale non sia stata completata.
  • L’inammissibilità dell’azione di adempimento non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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