Sentenza n. 2472/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente a seguito di istanza presentata in data 27/03/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e carenza dell'asseverazione e della verifica di indisponibilità di manodopera
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Napoli un nulla osta al lavoro subordinato ed era regolarmente entrato in Italia. A causa dell'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione sua e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, aveva presentato un'istanza di accesso. Dopo un preavviso di revoca, l'Amministrazione aveva revocato il nulla osta oltre diciotto mesi dopo il suo rilascio, ritenendo mancanti la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'asseverazione e la verifica di indisponibilità di manodopera. Il ricorrente ha dedotto plurime violazioni di legge, carenza di istruttoria e dei presupposti, nonché eccesso di potere per la pretermissione delle garanzie partecipative. Ha sostenuto che, ove fosse stato correttamente convocato e posto in condizione di partecipare, avrebbe potuto dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari alla stipulazione del contratto di soggiorno. Ha inoltre lamentato la mancata rinnovazione della convocazione, l'assenza di adeguata motivazione e la violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell'azione amministrativa. L'Amministrazione non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva notificazione degli atti endoprocedimentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha valorizzato l'ingresso regolare del ricorrente in Italia, l'inerzia dell'Amministrazione nella tempestiva convocazione del lavoratore e del datore di lavoro, l'abnorme intervallo di oltre diciotto mesi tra il rilascio e la revoca del nulla osta e la mancata prova della notificazione degli atti endoprocedimentali. Secondo il giudice, la mancata partecipazione procedimentale ha inciso concretamente sul processo decisionale, poiché il ricorrente aveva fornito un principio di prova documentale della sussistenza dei requisiti, mediante l'asseverazione e la verifica di indisponibilità di manodopera. In applicazione dei principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una nuova corretta convocazione del lavoratore e del datore di lavoro per verificare effettivamente i requisiti e consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato in favore del suo difensore il compenso di euro 1.500,00, con applicazione della riduzione prevista per le controversie patrocinate a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I criteri di liquidazione del compenso devono essere parametrati alle caratteristiche concrete dell'attività difensiva, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché ai risultati conseguiti.
art. 130 d.P.R. 115/2002
riduzione ordinaria del 50% del compenso
Nel patrocinio a spese dello Stato il compenso professionale è liquidato applicando la riduzione ordinaria prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato non può fondarsi esclusivamente sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno quando tale mancata sottoscrizione sia stata preceduta da un significativo ritardo dell'Amministrazione nella convocazione del lavoratore e del datore di lavoro.
- Quando l'Amministrazione intende adottare un provvedimento sfavorevole e il privato contesta di non avere ricevuto gli atti endoprocedimentali, grava sull'Amministrazione l'onere di fornire evidenza documentale dell'effettiva comunicazione o notificazione degli atti rilevanti.
- La violazione delle garanzie partecipative assume rilievo sostanziale, e non meramente formale, quando il privato fornisca un principio di prova circa la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere un esito diverso del procedimento.
- I principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione impongono all'Amministrazione, dopo un ritardo procedimentale ad essa imputabile, di adottare modalità ragionevoli di convocazione e di consentire una nuova verifica dei requisiti prima di revocare il titolo rilasciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →