Sentenza del 20/10/2016 n. 21280 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un accertamento della Guardia di Finanza su una società terza, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto esistente una società di fatto tra G.F., S.M.A. e V.E., imputando pro quota ai presunti soci il relativo reddito. V.E. aveva impugnato l'avviso di accertamento ottenendone l'annullamento nei due gradi di merito. L'Agenzia ha impugnato la decisione per cinque motivi, contestando anzitutto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri presunti soci e la mancata trattazione congiunta dei procedimenti, nonostante l'esistenza della società di fatto costituisse un presupposto comune e inscindibile degli accertamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo necessario il litisconsorzio di tutti i soggetti coinvolti nella presunta società di fatto. Poiché i ricorsi dei diversi soci erano stati trattati separatamente e non risultavano riuniti o esaminati simultaneamente, è stata dichiarata la nullità dell'intero giudizio. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Genova, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha quindi deciso nel merito sull'esistenza della società di fatto o sulla debenza dell'imposta.
Norme richiamate
Artt. 101, 102 e 107 c.p.c.
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla necessità di garantire la partecipazione al processo di tutti i soggetti il cui rapporto giuridico sia inscindibilmente collegato alla controversia.
Artt. 10 e 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Sono richiamati per la disciplina del processo tributario e del litisconsorzio necessario tra i soggetti coinvolti in una controversia fondata su un presupposto comune.
Massime di principio
- Quando l'accertamento tributario dipende dall'esistenza di una società di fatto o di altro rapporto giuridico comune a più soggetti, tutti i presunti partecipanti devono essere coinvolti nello stesso giudizio.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari può determinare la nullità dell'intero processo, anche se il contribuente ha ottenuto una decisione favorevole nel merito.
- I procedimenti promossi separatamente dai diversi soci possono rispettare il litisconsorzio necessario solo se vengono riuniti o trattati simultaneamente, così da evitare decisioni incompatibili sul medesimo presupposto.
- La cassazione per vizio processuale non implica necessariamente che l'accertamento fiscale sia fondato: in questo caso la Corte ha ordinato una nuova trattazione, senza pronunciarsi sull'effettiva esistenza della società di fatto.
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