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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02829/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona offesa ha impugnato l'ordinanza del GIP che, dopo aver rigettato l'opposizione all'archiviazione, ha disposto l'archiviazione per i reati indicati negli artt. 323, 375 e 318 c.p. con riferimento alle condotte attribuite a magistrati del Distretto di Roma, e ha dichiarato l'incompetenza in favore del Tribunale di Roma per le condotte ascritte a magistrati del Distretto di Napoli, con restituzione degli atti al PM. Il ricorrente ha dedotto in sostanza l'abnormità del provvedimento, sostenendo che il giudice avrebbe illegittimamente disposto l'archiviazione solo per una parte dei fatti, trascurando le ragioni di connessione con i reati per i quali era stata affermata l'incompetenza territoriale, e che tale assetto avrebbe dovuto consentire l'impugnazione davanti alla Cassazione. La Corte ha però rilevato che l'ordinanza di archiviazione successiva alla legge n. 103/2017 non è ricorribile per cassazione, salvo il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. nei soli casi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p.; nel caso concreto non erano prospettati tali vizi, e comunque non ricorreva alcuna abnormità, poiché il GIP aveva correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per il conflitto e applicato i principi di legittimità in materia di archiviazione e incompetenza tra procedimenti riguardanti magistrati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando che non sussistevano i presupposti per qualificare l'impugnazione come ricorso ammissibile o come reclamo per nullità ex art. 410-bis c.p.p., né un vizio di abnormità del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 323 c.p.

    indicato tra i reati per i quali era stata disposta l'archiviazione limitatamente alle condotte riferibili a magistrati del Distretto di Roma

  • art. 375 c.p.

    indicato tra i reati per i quali era stata disposta l'archiviazione limitatamente alle condotte riferibili a magistrati del Distretto di Roma

  • art. 318 c.p.

    indicato tra i reati per i quali era stata disposta l'archiviazione limitatamente alle condotte riferibili a magistrati del Distretto di Roma

  • art. 11 c.p.p.

    richiamato quale base della declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di Roma per le condotte ascritte a magistrati di altro distretto

  • art. 22 c.p.p.

    richiamato per la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso

  • art. 410-bis c.p.p.

    l'ordinanza di archiviazione successiva alla legge n. 103/2017 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.

  • art. 127, comma 5, c.p.p.

    individuato come limite ai casi in cui è esperibile il reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    richiamato per escludere la possibilità di riqualificare il ricorso come reclamo, mancando i presupposti di legge

  • art. 28 c.p.p.

    citato con riferimento al conflitto di competenza tra procedimenti, ritenuto non necessario nella specie

  • art. 30 c.p.p.

    richiamato per evidenziare che il conflitto resta comunque esperibile nei procedimenti riguardanti magistrati

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    indicata come spartiacque temporale per l'inapplicabilità della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 non è, di regola, ricorribile per cassazione; il rimedio esperibile è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p., ma solo nei casi di nullità tassativamente previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.
  • In mancanza di deduzione di specifiche nullità riconducibili al paradigma dell'art. 127, comma 5, c.p.p., l'impugnazione non può essere riqualificata come reclamo ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
  • Non integra abnormità, e quindi non consente il ricorso diretto per cassazione, l'ordinanza con cui il GIP disponga l'archiviazione per una parte dei fatti e, contestualmente, dichiari l'incompetenza per altra parte, restituendo gli atti al pubblico ministero, quando l'assetto adottato sia coerente con l'esclusione del presupposto di connessione posto a base della diversa trasmissione e sia in linea con i principi di legittimità.
  • La mera contestazione della gestione della connessione tra procedimenti non basta a fondare l'abnormità del provvedimento se il giudice ha fatto corretta applicazione delle regole sulla competenza e sui conflitti, specie nei procedimenti riguardanti magistrati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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