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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25888/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado, dichiarandolo responsabile di bancarotta fraudolenta in relazione a condotte patrimoniali e documentali connesse a una società poi fallita. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che i fatti sarebbero stati erroneamente sussunti nella bancarotta fraudolenta documentale anziché nella bancarotta semplice documentale. Con il secondo motivo ha denunciato vizi di motivazione sulla ritenuta distrazione di una fornitura di tubi e altro materiale, assumendo che si trattasse di beni venduti alla fallita e che mancasse un nesso causale tra la condotta e il fallimento. Con il terzo motivo ha lamentato omessa motivazione sulla supposta condotta dolosa e distrattiva, sostenendo che un bonifico effettuato anni prima in suo favore non potesse essere considerato atto distrattivo perché all'epoca non era prevedibile la futura procedura concorsuale e il fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché la Corte di merito aveva correttamente ravvisato la bancarotta fraudolenta documentale in ragione di condotte distrattive idonee a rivelare il dolo specifico; il secondo perché, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario un nesso causale tra distrazione e successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento dell'impresa mediante destinazione delle risorse ad impieghi estranei; il terzo perché l'epoca del depauperamento rileva solo quando la condotta sia suscettibile di più qualificazioni, mentre non incide quando vi sia una deliberata sottrazione di risorse societarie. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 216 co. 1 n. 1 e 2, 219 co. 1 n. 1, 223 co. 1 L. Fall.

    sono le disposizioni poste a base della contestazione di bancarotta fraudolenta; la Corte le richiama per confermare la corretta qualificazione delle condotte come fraudolente e non semplicemente documentali o patrimoniali innocue.

  • art. 216 l. fall.

    richiamato nel contesto della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; il giudice di legittimità ribadisce che la distrazione di risorse societarie e l'impossibilità di tracciarne la destinazione integrano la fattispecie fraudolenta.

  • art. 219 l. fall.

    richiamato come disposizione aggravatrice/di disciplina collegata alla bancarotta fraudolenta contestata.

  • art. 223 l. fall.

    richiamato per la bancarotta fraudolenta commessa da soggetto qualificato nell'ambito societario.

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del reato non è necessario dimostrare un nesso causale tra singola operazione distrattiva e successivo fallimento; è sufficiente che la condotta abbia cagionato il depauperamento dell'impresa mediante sottrazione o deviazione di risorse a fini estranei all'attività sociale.
  • La qualificazione di una condotta come distrattiva non è esclusa dal mero dato temporale della sua antecedenza rispetto alla procedura concorsuale: l'epoca del depauperamento assume rilievo solo quando la condotta sia ambigua e suscettibile di diverse qualificazioni giuridiche, non quando emerga una deliberata sottrazione di beni o risorse societarie.
  • La sussistenza del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale può essere desunta dalla complementarietà tra operazioni di acquisizione delle disponibilità e impossibilità di tracciarne la successiva destinazione, quando il complesso delle condotte evidenzi un disegno di sottrazione o occultamento.
  • In sede di legittimità, censure fondate su generiche note di dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito sono inidonee a scardinare una motivazione logica e coerente, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

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