Sentenza n. 806/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza n. 334/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli euro 1.000,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, secondo le regole applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione della sentenza in data 8 marzo 2024, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, salvo il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era stato regolarmente notificato al Ministero, che era passato in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 17 marzo 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo l’eventuale esecuzione già intervenuta nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell’Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non sia stato spontaneamente eseguito dall’Amministrazione obbligata.
- Per le obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso all’esecuzione forzata o all’ottemperanza presuppone il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente; quando svolge tali funzioni quale dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta un compenso.
- In presenza di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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