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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25334/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, emesso nei confronti di un contribuente esercente attività di rivendita di pneumatici, l'Ufficio rettificava il reddito d'impresa e recuperava a tassazione maggiori imposte e sanzioni, contestando l'indebita deduzione di costi per spese di pubblicità e propaganda riferite a rapporti con una società e con una associazione sportiva dilettantistica. La contestazione riguardava, in particolare, la mancata o incompleta documentazione dei costi e l'asserita mancanza di prova dell'effettivo sostenimento delle relative spese, anche perché in parte pagate in contanti e risultanti solo dai mastrini di cassa interni. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulla prova presuntiva, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto provato il costo solo sulla base delle annotazioni contabili interne; con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 25, comma 5, L. n. 133/1999, motivo che però è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva reputato provato l'effettivo sostenimento dei costi esclusivamente sulla base della loro annotazione nei mastrini di cassa e nella contabilità interna. Ha affermato che tali scritture non bastano, da sole, a dimostrare la realtà del costo dedotto, soprattutto quando si tratta di pagamenti in contanti non tracciati. È stato pertanto cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    norma posta a base della rettifica del reddito d'impresa nell'accertamento impugnato.

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente, una volta contestato dall'Ufficio il sostenimento del costo, deve dimostrarne l'effettiva esistenza con prova idonea; la mera registrazione contabile non è sufficiente.

  • art. 2709 c.c.

    le scritture contabili dell'imprenditore non fanno prova a favore dell'imprenditore stesso circa la veridicità dei dati annotati.

  • art. 115 c.p.c.

    l'Ufficio non è tenuto a contestare singolarmente e in modo testuale ogni produzione avversaria per far valere la propria contestazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 25, comma 5, L. n. 133/1999

    norma invocata nel secondo motivo, dichiarato assorbito.

  • L. n. 212/2002, art. 7

    la motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di conoscere an e quantum della pretesa e delimita le contestazioni dell'Ufficio nel successivo giudizio.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi d'impresa, la deducibilità di un costo contestato dall'Amministrazione richiede la prova del suo effettivo sostenimento; la sola annotazione nelle scritture contabili interne dell'imprenditore non è sufficiente a dimostrare la realtà del costo.
  • Le scritture contabili dell'imprenditore, compresi i mastrini di cassa, non fanno piena prova a favore dell'imprenditore medesimo sulla veridicità dei dati registrati, sicché il giudice non può basarsi su di esse come unica prova dell'esborso.
  • Una volta che l'avviso di accertamento abbia contestato in modo sufficiente il difetto di prova del costo, l'onere di dimostrare i presupposti della deduzione ricade sul contribuente.
  • La distinzione tra motivazione dell'atto impositivo e prova della pretesa è netta: la motivazione serve a delimitare la contestazione e a consentire la difesa, mentre la prova attiene al fondamento sostanziale della ripresa a tassazione.
  • Il pagamento in contanti, specie se non accompagnato da documentazione esterna idonea, può rendere più debole la prova dell'effettivo sostenimento del costo se il contribuente si limita a produrre documenti contabili interni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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