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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20250 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva venduto, insieme alla figlia, un terreno edificabile dopo una serie di donazioni reciproche di quote effettuate nello stesso giorno e davanti allo stesso notaio. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali atti fossero stati utilizzati strumentalmente per precostituire valori fiscali coincidenti con il prezzo di vendita e azzerare formalmente la plusvalenza imponibile ai fini IRPEF. La CTR aveva escluso la plusvalenza, ritenendo non provata l'interposizione fittizia e richiamando erroneamente la disciplina generale antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione. La Corte ha stabilito che l'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 può applicarsi anche in assenza di una simulazione o di un comportamento fraudolento, quando negozi formalmente validi siano complessivamente utilizzati in modo improprio, ingiustificato o deviante per eludere il regime fiscale. La contestualità delle donazioni reciproche tra madre e figlia, la stipula davanti allo stesso notaio e l'assenza di ragioni diverse dal conseguimento del vantaggio fiscale costituivano elementi sufficienti per ritenere, in questa fase, l'operazione potenzialmente elusiva. Il rinvio doveva procedere a una nuova valutazione secondo tali principi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37, comma 3

    La disciplina antielusiva dell'interposizione non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico.

    La norma consente di imputare fiscalmente il reddito secondo la realtà sostanziale dell'operazione anche quando gli atti siano formalmente validi e realmente compiuti, se il loro utilizzo complessivo è diretto a eludere il regime fiscale applicabile.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis

    La CTR lo aveva richiamato, ma la Cassazione ha precisato che l'accertamento era fondato sull'art. 37, comma 3, e non sull'art. 37-bis; pertanto il riferimento alla disciplina generale antielusiva era erroneo.

  • TUIR, artt. 81 e 82, oggi artt. 67 e 68

    Le norme disciplinano la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili e la determinazione della relativa base imponibile. La loro applicazione non può essere valutata isolando i singoli atti quando questi fanno parte di un'operazione complessiva potenzialmente elusiva.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727, 2728 e 2729

    Riguardano l'onere della prova e il ricorso alle presunzioni. La Corte ha ritenuto rilevanti, nel loro insieme, elementi quali la parentela, la contestualità degli atti, la loro stipula davanti allo stesso notaio e l'assenza di ragioni economiche alternative, senza richiedere necessariamente la prova documentale del trasferimento materiale delle somme.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, una serie di negozi formalmente leciti deve essere valutata nel suo complesso quando gli atti risultano collegati e producono un risultato di sostanziale azzeramento o riduzione dell'imposta.
  • L'elusione può sussistere anche senza frode, simulazione o interposizione fittizia in senso stretto: è sufficiente l'uso artificioso o deviante di strumenti giuridici legittimi per evitare il regime fiscale applicabile.
  • La contestualità degli atti, la loro stipula davanti allo stesso professionista, i rapporti familiari tra le parti e l'assenza di valide ragioni economiche extrafiscali possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Non è sempre necessaria la prova del trasferimento materiale del denaro tra i soggetti coinvolti, se l'operazione complessiva dimostra già una funzione strumentale alla costruzione di valori fiscalmente convenienti.
  • In presenza di operazioni potenzialmente elusive, il contribuente dovrebbe poter documentare valide ragioni economiche, autonomia negoziale e coerenza sostanziale dei trasferimenti, oltre alla loro regolare formalizzazione.

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