Sentenza n. 141/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso da INPS Sede Provinciale di Chieti in data 14.08.2024 n. fascicolo 200200544716TF, n. pratica 002202100143036 che non ha riconosciuto i sei scatti e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; e per il conseguente accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6 bis l. 387/1987; nonché per il riconoscimento della rideterminazione, del ricalcolo e della riliquidazione del trattamento di fine servizio. IN OGNI CASO: spese legali rifuse comprensive di CPA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'INPS che ha negato il riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'INPS del 14 agosto 2024 che non aveva riconosciuto i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, chiedendo l'accertamento del diritto al beneficio e la conseguente rideterminazione, ricalcolo e riliquidazione del trattamento di fine servizio. La questione riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare cessati dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ha riconosciuto l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha precisato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis ha natura funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, non decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di Polizia e il termine previsto per la domanda non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo.
art. 4 d.lgs. 165/1997
La norma concerne la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. 231/1990
La disposizione, già sostitutiva dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non è tornata in vigore nella formulazione originaria dopo la sua abrogazione.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia può essere decisa sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza.
art. 21 l. 248/2006
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- La disciplina della base pensionabile prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non si applica al calcolo dell'indennità di buonuscita, che deve essere determinata secondo la disciplina propria del trattamento di fine servizio.
- L'abrogazione di una disposizione che aveva limitato il beneficio dei sei scatti a determinate forme di cessazione dal servizio non comporta la reviviscenza della precedente disposizione avente analogo contenuto limitativo, salvo espressa previsione normativa.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è un termine decadenziale per ottenere il beneficio, ma assolve alla funzione di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
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