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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2134/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 16/05/2022 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare (arresti domiciliari) emessa il 19/04/2022 dal GIP nel procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. La ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. e dell'art. 416-bis c.p., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe motivato la natura dell'apporto partecipativo della SANTORO né si sarebbe confrontato con le doglianze sulla mancanza di contatti diretti con altri associati; censurava l'uso apodittico e erroneo di alcune intercettazioni ritenute insufficienti a provare la partecipazione stabile al clan e la deduzione indebita di indizi sulla base del rapporto di coniugio; e (ii) violazione ed errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. (ed esigenze cautelari), sostenendo carenza motivazionale circa l'attualità del pericolo cautelare e offrendo elementi per vincere la presunzione di pericolosità (tempo trascorso dai fatti, episodicità, assenza di contatti con altri affiliati, assenza di rischio di fuga).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente reiterativi delle stesse questioni già dedotte nel riesame, che il Tribunale aveva adeguatamente e specificamente motivato. In particolare la Corte ha ritenuto che: i giudici del riesame avevano fornito una motivazione logica e congrua, valorizzando intercettazioni che indicavano che la SANTORO veniva posta a conoscenza di "tematiche scottanti" del sodalizio e trasmetteva indicazioni provenienti dal marito detenuto, elemento sintomatico di fattiva e stabile partecipazione; l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per travisamento; la difesa non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità prevista dalla normativa e a escludere l'attualità del pericolo di reiterazione; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato contestato (associazione di tipo mafioso); la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e il comportamento della ricorrente fossero compatibili con una partecipazione attiva e stabile al sodalizio.

  • artt. 273 e 292 c.p.p.

    Richiamati dalla ricorrente per lamentare carenze nell'esposizione e nella motivazione; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale avesse risposto in modo puntuale e congruo alle censure, perciò non sussistevano violazioni procedurali o di motivazione tali da giustificare l'ammissione del ricorso.

  • art. 606 c.p.p. comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sul sindacato in Cassazione: la ricorrente ha invocato queste fattispecie per censurare la motivazione e l'applicazione della legge, ma la Corte ha ritenuto le censure meramente ricostruttive e non idonee a superare la soglia di ammissibilità.

  • art. 274 c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente in relazione agli elementi per dedurre l'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha considerato che la difesa non abbia fornito elementi sufficienti a vincere la presunzione di pericolosità e che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esigenza cautelare.

  • art. 275 c.p.p. comma 3

    Riferita dalla Corte in tema di presunzione relativa di pericolosità: la presunzione legislativa richiede che la difesa fornisca elementi concreti per superarla; in mancanza di tali elementi, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente l'attualità del pericolo di reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I giudizi sulla rilevanza probatoria e sull'interpretazione delle intercettazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito: la Cassazione interviene solo in caso di travisamento palese e decisivo del contenuto delle captazioni.
  • Un numero limitato di intercettazioni può essere ritenuto sufficiente a fondare una misura cautelare se il contenuto delle conversazioni è significativo, coerente e convergente con l'accusa (es. accesso a "tematiche scottanti" e trasmissione di istruzioni da detenuti).
  • Per contrastare la presunzione di pericolosità (art. 275 c.p.p.), la difesa deve produrre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari (es. prova di allontanamento dal contesto criminale, mancanza di collegamenti operativi, improbabilità di reiterazione); la mera deduzione teorica non è sufficiente.
  • I ricorsi che ripropongono, senza nuovi elementi, le stesse censure già esaminate nel riesame sono frequentemente dichiarati inammissibili: è necessario confrontarsi puntualmente con le motivazioni già rese e portare elementi nuovi o errori giuridici rilevanti.
  • Conseguenze processuali: l'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, all'applicazione di ammende a carico del ricorrente.

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