Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24691/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del giudice per le indagini preliminari era stata applicata, su accordo delle parti, la pena di anni 3, mesi 2 e giorni 26 di reclusione a carico di un imputato per più reati unificati dalla continuazione, tra cui corruzione, falsità materiale in atto pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, truffa aggravata e falsità del dipendente pubblico. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza deducendo violazione di legge per omessa statuizione della confisca del profitto del reato, ritenuta obbligatoria ai sensi delle norme sulla confisca per equivalente e sulla confisca nei reati presupposto. La difesa ha resistito sostenendo che l’ablazione dovesse essere ancorata al profitto concretamente attribuibile al singolo concorrente e che il tema del profitto fosse già stato oggetto dell’accordo processuale, con contestazione solo ex post della quantificazione. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che il giudice aveva dato atto della restituzione integrale del profitto soltanto per il reato di corruzione, mentre nulla aveva disposto per i reati di truffa aggravata e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anch’essi coperti dal vincolo della continuazione e soggetti a confisca obbligatoria del profitto o del prezzo, anche in caso di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata pronuncia sulla confisca in relazione ai capi concernenti i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e truffa aggravata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per nuovo giudizio sul punto. È stata quindi confermata la necessità di provvedere alla misura ablatoria obbligatoria per tali reati, restando fermo il resto della decisione di patteggiamento non investito dall’annullamento.

Norme richiamate

  • art. 319 c.p.

    richiamato come reato oggetto di uno dei capi della contestazione, per il quale il giudice aveva dato atto della restituzione del profitto

  • art. 476 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento

  • art. 640-bis c.p.

    richiamato come reato per il quale, in caso di condanna o patteggiamento, è sempre disposta la confisca del profitto o del prezzo, o per equivalente

  • art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

    richiamato come reato oggetto della sentenza di patteggiamento e soggetto alla confisca obbligatoria per effetto del rinvio alle norme sulla confisca

  • art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001

    richiamato come ulteriore reato oggetto della sentenza di patteggiamento

  • art. 322-ter c.p.

    indicato come base normativa della confisca obbligatoria del profitto o del prezzo, anche per equivalente

  • art. 640-quater c.p.

    richiamato quale norma che impone la confisca per i reati di truffa aggravata richiamati nella decisione

  • art. 322-bis c.p.

    richiamato come disposizione che estende il regime della confisca ai reati indicati nella motivazione

  • art. 444, comma 1-ter, c.p.p.

    richiamato per la condizione di ammissibilità del patteggiamento nei reati contro la pubblica amministrazione, subordinata alla restituzione integrale del profitto

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    richiamati per il rito dell'applicazione della pena su richiesta

  • art. 640-ter c.p.

    menzionato solo nel riferimento della difesa/normativa sulla confisca, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta, la mancanza di una statuizione espressa sulla confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato integra violazione di legge quando la misura è imposta dalla disciplina speciale.
  • La confisca per equivalente del profitto dei reati per i quali la legge la prevede va disposta anche nel patteggiamento, indipendentemente dal fatto che la statuizione non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti.
  • La restituzione del profitto rilevante ai fini dell’ammissibilità del patteggiamento per i reati contro la pubblica amministrazione vale solo rispetto al reato per cui è dimostrata e non esonera il giudice dal decidere sulla confisca per gli altri reati contestati e unificati dalla continuazione.
  • La confisca obbligatoria è autonoma rispetto al risarcimento del danno alla persona offesa e non è esclusa da eventuali misure cautelari reali o provvisorie in sede civile.
  • Quando più reati sono unificati dal vincolo della continuazione, il giudice deve verificare e statuire separatamente sulla confisca dovuta per ciascun capo rispetto al quale la misura sia normativamente imposta.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneTruffaPeculatoFalsità in atto pubblicoImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati contro la PADelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravataTruffa online
IstitutiConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.