Cassazione Penale, Sentenza n. 24691/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del giudice per le indagini preliminari era stata applicata, su accordo delle parti, la pena di anni 3, mesi 2 e giorni 26 di reclusione a carico di un imputato per più reati unificati dalla continuazione, tra cui corruzione, falsità materiale in atto pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, truffa aggravata e falsità del dipendente pubblico. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza deducendo violazione di legge per omessa statuizione della confisca del profitto del reato, ritenuta obbligatoria ai sensi delle norme sulla confisca per equivalente e sulla confisca nei reati presupposto. La difesa ha resistito sostenendo che l’ablazione dovesse essere ancorata al profitto concretamente attribuibile al singolo concorrente e che il tema del profitto fosse già stato oggetto dell’accordo processuale, con contestazione solo ex post della quantificazione. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che il giudice aveva dato atto della restituzione integrale del profitto soltanto per il reato di corruzione, mentre nulla aveva disposto per i reati di truffa aggravata e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anch’essi coperti dal vincolo della continuazione e soggetti a confisca obbligatoria del profitto o del prezzo, anche in caso di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata pronuncia sulla confisca in relazione ai capi concernenti i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e truffa aggravata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per nuovo giudizio sul punto. È stata quindi confermata la necessità di provvedere alla misura ablatoria obbligatoria per tali reati, restando fermo il resto della decisione di patteggiamento non investito dall’annullamento.
Norme richiamate
art. 319 c.p.
richiamato come reato oggetto di uno dei capi della contestazione, per il quale il giudice aveva dato atto della restituzione del profitto
art. 476 c.p.
richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento
art. 640-bis c.p.
richiamato come reato per il quale, in caso di condanna o patteggiamento, è sempre disposta la confisca del profitto o del prezzo, o per equivalente
art. 640, comma 2, n. 1, c.p.
richiamato come reato oggetto della sentenza di patteggiamento e soggetto alla confisca obbligatoria per effetto del rinvio alle norme sulla confisca
art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001
richiamato come ulteriore reato oggetto della sentenza di patteggiamento
art. 322-ter c.p.
indicato come base normativa della confisca obbligatoria del profitto o del prezzo, anche per equivalente
art. 640-quater c.p.
richiamato quale norma che impone la confisca per i reati di truffa aggravata richiamati nella decisione
art. 322-bis c.p.
richiamato come disposizione che estende il regime della confisca ai reati indicati nella motivazione
art. 444, comma 1-ter, c.p.p.
richiamato per la condizione di ammissibilità del patteggiamento nei reati contro la pubblica amministrazione, subordinata alla restituzione integrale del profitto
art. 611 c.p.p.
richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata
artt. 444 ss. c.p.p.
richiamati per il rito dell'applicazione della pena su richiesta
art. 640-ter c.p.
menzionato solo nel riferimento della difesa/normativa sulla confisca, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta, la mancanza di una statuizione espressa sulla confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato integra violazione di legge quando la misura è imposta dalla disciplina speciale.
- La confisca per equivalente del profitto dei reati per i quali la legge la prevede va disposta anche nel patteggiamento, indipendentemente dal fatto che la statuizione non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti.
- La restituzione del profitto rilevante ai fini dell’ammissibilità del patteggiamento per i reati contro la pubblica amministrazione vale solo rispetto al reato per cui è dimostrata e non esonera il giudice dal decidere sulla confisca per gli altri reati contestati e unificati dalla continuazione.
- La confisca obbligatoria è autonoma rispetto al risarcimento del danno alla persona offesa e non è esclusa da eventuali misure cautelari reali o provvisorie in sede civile.
- Quando più reati sono unificati dal vincolo della continuazione, il giudice deve verificare e statuire separatamente sulla confisca dovuta per ciascun capo rispetto al quale la misura sia normativamente imposta.
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