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Sentenza

Sentenza n. 4903/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 600/2025, pubblicata il 23.1.2025, del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, divenuta cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202602131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 600/2025 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero il 27 gennaio 2025. La pronuncia civile aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione della docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuna delle annualità 2022/2023 e 2023/2024. Dopo la notificazione era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse adempiuto. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione. Il giudice ha chiarito che la sentenza civile conserva un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante emissione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna annualità, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV, con facoltà di delega, incaricandolo di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto: il dies a quo è il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, mentre il dies ad quem coincide con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure con quello compiuto dal commissario ad acta. L'insediamento del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento, spontaneo o commissariale.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione concreta di un'utilità al privato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risulti l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione dell'obbligo giudiziale.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di realizzare esattamente l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario, fissando un termine per l'adempimento e nominando fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrendo dal termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e cessando con l'adempimento spontaneo o con quello effettuato dal commissario ad acta.
  • La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non determina la perdita del potere dell'Amministrazione di eseguire spontaneamente il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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