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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33911/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 13 giugno 2025, che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Bergamo del 6 giugno 2024: dal tentativo di rapina la qualificazione era stata ridotta a tentato furto mediante introduzione in luogo di privata dimora, aggravato dalla violenza sulle cose, dalla minorata difesa e dalla partecipazione di più persone. Nella notte del 5 novembre 2018, gli imputati, con l’aiuto di alcuni complici che fungevano da «pali», si erano introdotti con effrazione nei locali di un ristorante a Treviglio, attraversando diversi ambienti per raggiungere quello in cui si trovava una cassaforte. Durante il percorso erano entrati nello spogliatoio del personale, dove un addetto alle pulizie stava facendo una pausa; gli avevano intimato di tacere e di consegnare le chiavi dei locali amministrativi, ma l’uomo non ne era in possesso. Dopo aver forzato con una spranga la porta verso i locali della cassaforte, l’attivazione di un sistema nebbiogeno e dell’allarme antincendio li aveva indotti a fuggire. La Corte d’appello aveva escluso che fosse provata una minaccia concreta idonea a configurare la rapina. Entrambi i ricorrenti contestano la partecipazione, per alcune udienze, di un giudice onorario di pace al collegio, nonostante il reato originariamente contestato rientrasse tra quelli per i quali tale partecipazione è vietata, deducendo una nullità assoluta. Un ricorrente sostiene inoltre che l’ingresso nello spogliatoio fu casuale e non strumentale al furto in privata dimora; contesta l’aggravante della minorata difesa, valorizzando l’esistenza dell’allarme; e denuncia l’insufficienza della motivazione sulla propria identificazione e partecipazione, in particolare rispetto al soprannome «Duzu» e all’identificazione di un interlocutore intercettato. L’altro ricorrente eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni, asseritamente svolte con impianti esterni alla Procura senza autorizzazione e motivazione adeguate; censura l’escussione del teste di polizia giudiziaria prima del perito che aveva tradotto le conversazioni in lingua straniera; contesta la propria identificazione e la valutazione delle prove, anche rispetto ai nominativi «Dani» e «Burik» e ad altri elementi fattuali; infine, lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il motivo comune sulla composizione del collegio è dichiarato inammissibile per genericità: i ricorrenti non hanno illustrato, secondo la prova di resistenza, in che modo l’espunzione dell’attività processuale cui aveva partecipato il giudice onorario avrebbe potuto determinare un esito diverso. La Corte osserva inoltre che l’attività istruttoria è stata implicitamente rinnovata dal collegio regolarmente composto, che ha utilizzato gli atti del dibattimento senza che le parti ne chiedessero la rinnovazione, e che non è quindi ravvisabile una concreta lesione del diritto di difesa. Sono respinte le censure sul furto in privata dimora: lo spogliatoio del personale, luogo di lavoro non accessibile al pubblico destinato anche ad atti della vita privata, rientra nella nozione di privata dimora; l’introduzione può integrare l’art. 624-bis c.p. anche se costituisce un passaggio intermedio, purché sia strumentale e funzionale al progetto di impossessamento. Sul piano soggettivo è sufficiente che gli agenti si rappresentino il luogo come privata dimora, e la Corte rileva che essi si erano avveduti della natura dello spogliatoio prima di entrarvi. È respinta anche la censura relativa alla minorata difesa: l’aggravante non discende automaticamente dall’orario notturno, ma, nel caso concreto, la notte aveva comportato l’assenza del personale e aveva consentito di abbattere indisturbati più pareti e raggiungere i locali interni. L’allarme, attivatosi solo nell’ultimo ambiente, non aveva neutralizzato il vantaggio già conseguito né impedito il superamento della soglia del tentativo; l’aggravante comune è applicabile anche al delitto tentato. Le censure sull’identificazione e sulla responsabilità dei due ricorrenti sono dichiarate rispettivamente manifestamente infondate o fattuali: la motivazione d’appello è ritenuta articolata e fondata su intercettazioni, osservazioni di polizia, tracciamento GPS, perquisizione, contatti e altri riscontri; la Cassazione non può sostituire a tale valutazione una diversa lettura del materiale probatorio. Quanto alle intercettazioni, la Corte riconosce che la questione d’inutilizzabilità, se derivante dalla violazione di un divieto probatorio, non era tardiva e poteva essere rilevata d’ufficio; tuttavia, dichiara inammissibile il motivo perché il ricorrente non ha documentato né indicato specificamente gli atti dai quali risultasse l’effettivo impiego di impianti esterni. È respinta come manifestamente infondata la censura sull’ordine di escussione: non esiste una regola che imponga di sentire prima il perito traduttore e la prova delle conversazioni può essere fornita anche mediante deposizione testimoniale, essendo fonte di prova le registrazioni. Sono infine respinte le doglianze sulla pena e sulle attenuanti generiche: la commisurazione è adeguatamente motivata alla luce dei parametri di gravità del fatto e la Corte d’appello ha indicato l’assenza di elementi idonei a giustificare il beneficio, oltre al rilievo dei precedenti.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 116/2017

    L'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, rubricato «Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali», nell'ultima proposizione della disposizione, espressamente sancisce che «in ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato […] per il settore penale, a comporre i collegi […] qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

    La disposizione vieta la partecipazione dei giudici onorari di pace ai collegi penali che procedono per i reati indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.; nel caso concreto, tuttavia, la censura non è ammissibile senza indicare l’incidenza concreta della violazione e, in ogni caso, l’attività istruttoria è stata implicitamente rinnovata dal collegio regolarmente composto.

  • art. 33 c.p.p.

    Si osserva, altresì, che anche a voler aderire alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che la violazione del divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., determini una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. proc. pen. (la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), tuttavia, l’attività istruttoria svolta, nella fattispecie, deve ritenersi tacitamente rinnovata e, dunque, sanata.

    La violazione del divieto di assegnazione può integrare una limitazione della capacità del giudice; nel caso deciso, però, l’attività istruttoria è stata tacitamente rinnovata davanti al collegio regolarmente composto, senza che le parti ne chiedessero la rinnovazione, e la censura non individua una concreta lesione difensiva.

  • art. 179 c.p.p.

    Si osserva, altresì, che anche a voler aderire alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che la violazione del divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., determini una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. proc. pen. (la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), tuttavia, l’attività istruttoria svolta, nella fattispecie, deve ritenersi tacitamente rinnovata e, dunque, sanata.

    La violazione della capacità del giudice, nei termini richiamati dalla Corte, può comportare nullità assoluta; la nullità non determina l’accoglimento della censura quando l’attività istruttoria sia stata poi tacitamente rinnovata davanti al collegio regolare e non sia stata dedotta una concreta lesione.

  • art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Si osserva, altresì, che anche a voler aderire alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che la violazione del divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., determini una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. proc. pen. (la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), tuttavia, l’attività istruttoria svolta, nella fattispecie, deve ritenersi tacitamente rinnovata e, dunque, sanata.

    La disposizione è richiamata quale riferimento della nullità assoluta connessa alla limitazione della capacità del giudice; la Corte ritiene comunque sanata la situazione concreta per la rinnovazione tacita dell’attività istruttoria davanti al collegio regolarmente composto.

  • art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

    L'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, rubricato «Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali», nell'ultima proposizione della disposizione, espressamente sancisce che «in ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato […] per il settore penale, a comporre i collegi […] qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

    La categoria di reati prevista dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. individua i procedimenti penali nei quali il giudice onorario non può essere destinato a comporre il collegio.

  • art. 525 c.p.p.

    Il principio dell'immutabilità del giudice, posto dall’art.525 cod.proc.pen., è rispettato ogni qual volta la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa istruttoria.

    Il principio di immutabilità è rispettato quando la decisione è deliberata dal giudice che ha partecipato al dibattimento; in caso di mutamento del collegio, il giudice subentrato può fare propria l’attività precedente secondo le regole sulla rinnovazione e sull’acquisizione degli atti richiamate dalla Corte.

  • art. 468 c.p.p.

    Difatti, quando il collegio sia stato ricomposto nella sua forma regolare, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere.

    Dopo la ricomposizione del collegio nella forma regolare, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà di indicazione e richiesta delle prove; se non chiedono nuovamente l’ammissione delle prove già assunte, il giudice può procedere secondo le regole indicate dalla Corte.

  • art. 493 c.p.p.

    Difatti, quando il collegio sia stato ricomposto nella sua forma regolare, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere.

    Dopo la ricomposizione del collegio nella forma regolare, le parti possono presentare nuove richieste di prova, che devono essere valutate dal nuovo giudice prima di procedere.

  • art. 495 c.p.p.

    Ciò, tanto più, vale con riferimento all’ordinanza ammissiva delle prove, in relazione alla quale si applica il principio di conservazione degli atti, secondo il quale l'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. pronunciata dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione non va formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conserva efficacia, se non espressamente modificata o revocata.

    L’ordinanza di ammissione delle prove emessa dal collegio nella composizione precedente non deve essere formalmente rinnovata se il collegio sopravvenuto la condivide; conserva efficacia salvo modifica o revoca.

  • art. 624-bis c.p.

    In tema di furto, la fattispecie di cui all’art.624-bis cod.pen. è integrata non solo quando l’impossessamento sia avvenuto all’interno di un luogo di privata dimora, ma anche quando l’introduzione in detto luogo sia stata di mero passaggio intermedio, purché abbia costituito un tramite strumentale e funzionale rispetto all’accesso al luogo in cui è avvenuto o deve avvenire l’impossessamento.

    Il furto in privata dimora ricorre anche quando l’introduzione nel luogo protetto costituisce soltanto un passaggio intermedio, purché sia strumentale e funzionale al raggiungimento del luogo in cui l’impossessamento è avvenuto o avrebbe dovuto avvenire. Ai fini soggettivi è sufficiente che l’agente si rappresenti il luogo come privata dimora.

  • art. 61, comma 1, n. 5, c.p.

    In forza della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.

    La minorata difesa richiede che le circostanze di tempo, luogo o persona abbiano prodotto in concreto una particolare vulnerabilità della vittima o del bene protetto; l’orario notturno, da solo, non basta. L’aggravante può essere applicata anche al delitto tentato quando è riferita a una categoria indeterminata di reati.

  • art. 56 c.p.

    Il delitto tentato rappresenta una fattispecie criminosa autonoma, risultante dalla combinazione di una norma principale - la norma incriminatrice - e di una norma secondaria, prevista dall'art. 56 cod. pen.[…]; quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato mentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati; tale interpretazione assurge a categoria generale, valevole per i diversi istituti del diritto e, fra questi, le circostanze aggravanti.

    Il tentativo costituisce una fattispecie autonoma risultante dalla combinazione della norma incriminatrice e dell’art. 56 c.p.; quando una circostanza richiama una categoria non specificata di delitti, essa si applica sia ai delitti consumati sia a quelli tentati.

  • art. 268, comma 3, c.p.p.

    Entrando nel merito della questione, si osserva che l’art.268, comma 3, cod.proc.pen., stabilisce che le operazioni di intercettazione possono essere effettuate solo per mezzo degli impianti installati nella procura della repubblica; tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla p.g.

    Le intercettazioni devono essere effettuate mediante gli impianti installati presso la Procura; l’impiego di impianti esterni è consentito quando quelli disponibili siano insufficienti o inidonei e ricorrano eccezionali ragioni d’urgenza, con decreto motivato del pubblico ministero.

  • art. 271, comma 1, c.p.p.

    In tema di intercettazioni, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.

    La prova delle conversazioni intercettate è costituita dalle registrazioni e può essere fornita anche mediante testimonianza; la mancata trascrizione peritale non determina, di per sé, inutilizzabilità o nullità.

  • art. 268, comma 7, c.p.p.

    In tema di intercettazioni, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.

    La mancata trascrizione delle registrazioni secondo le forme richiamate non comporta l’inutilizzabilità, poiché la disposizione non è inclusa tra quelle la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 271, comma 1, c.p.p.

  • art. 192 c.p.p.

    Nel caso di specie, i giudici del merito, hanno esaminato analiticamente tutte le fonti di prova e ne hanno intrecciato le relative risultanze per trarne una ragionevole e motivata ricostruzione in fatto.

    La valutazione delle prove e dei riscontri è rimessa ai giudici di merito, purché l’esame delle fonti e il ragionamento che le collega siano motivati e logicamente coerenti; la Cassazione non può sostituirvi una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 533 c.p.p.

    A fronte di tale, ragionevole e motivata, ricostruzione, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito.

    La censura fondata sul principio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio non consente di ottenere in cassazione una mera rivalutazione del fatto quando la decisione di merito ha esaminato le prove e ne ha tratto una ricostruzione ragionevole e motivata.

  • art. 133 c.p.

    La quantificazione della pena è stata ancorata ai parametri di gravità del fatto di cui all’art.133 cod.pen. con motivazione adeguata.

    La commisurazione della pena è stata ritenuta legittima perché motivata facendo riferimento ai parametri di gravità del fatto previsti dall’art. 133 c.p.

Massime di principio

  • La violazione del divieto di destinare un giudice onorario a un collegio penale competente per determinati reati non comporta l’accoglimento del ricorso se la parte non illustra, secondo la prova di resistenza, l’incidenza concreta dell’attività contestata sull’esito del processo. Inoltre, quando il collegio è poi regolarmente composto e fa propria l’attività istruttoria precedente senza che le parti ne chiedano la rinnovazione, l’attività può ritenersi tacitamente rinnovata, in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa.
  • La nozione di privata dimora comprende i luoghi di lavoro non accessibili al pubblico nei quali si svolgano in modo non occasionale e riservato attività della vita privata. Il furto in privata dimora è integrato anche se il luogo protetto è attraversato come passaggio intermedio, purché l’introduzione sia strumentale e funzionale al raggiungimento del luogo dell’impossessamento; sul piano soggettivo è sufficiente che l’agente si rappresenti la natura privata del luogo.
  • La circostanza aggravante della minorata difesa non è integrata automaticamente dal solo orario notturno: occorre accertare che le condizioni di tempo, luogo o persona abbiano determinato in concreto una particolare vulnerabilità o facilitato l’azione. La presenza di un sistema di allarme non esclude l’aggravante se, nelle circostanze concrete, non neutralizza il vantaggio e si attiva soltanto dopo il superamento della soglia del tentativo.
  • Le circostanze aggravanti riferite a una categoria indeterminata di delitti sono applicabili anche alle fattispecie tentate, salvo che il legislatore abbia indicato nominativamente uno specifico delitto in modo da riferirsi alla sola forma consumata.
  • L’inutilizzabilità derivante dalla violazione di un divieto probatorio, in quanto questione rilevabile d’ufficio, non è soggetta al limite devolutivo previsto per i motivi nuovi; tuttavia, il motivo di ricorso deve indicare specificamente e documentare gli atti dai quali risulta il presupposto fattuale della violazione dedotta.
  • La prova del contenuto delle intercettazioni è costituita dalle registrazioni e può essere fornita anche mediante deposizione testimoniale; non esiste una regola che imponga di escutere il perito traduttore o trascrittore prima del teste di polizia giudiziaria.
  • La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito né accogliere censure che si risolvono in una diversa lettura delle prove, quando la ricostruzione impugnata abbia esaminato le fonti disponibili e sia sorretta da motivazione logica e articolata.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche non sono censurabili in cassazione quando la decisione di merito espone ragioni adeguate, riferite ai parametri di gravità del fatto e all’assenza di elementi che giustifichino il beneficio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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