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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 156/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 28/03/2022 che, in riforma della decisione del G.I.P., aveva confermato la misura cautelare (con attenuazione per Mehrez che era stata posta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico). I motivi di ricorso erano: (1) violazione di legge per mancata acquisizione e trasmissione al Tribunale del riesame della cartella clinica della persona offesa (Paolo Casalari), presunta prova favorevole omessa; (2) vizio di motivazione e mancata valutazione esaustiva della gravità indiziaria e dell'univocità degli atti, sostenendo che il ferimento fosse accidentale nel corso di uno scontro concitato e non un tentato omicidio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettato in termini generici: la difesa non ha indicato quali elementi favorevoli sarebbero emersi dalla cartella clinica e in che modo la mancata acquisizione avesse pregiudicato le difese, onere che grava su chi lamenta l'omessa trasmissione degli atti in sede di riesame. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: le immagini di videosorveglianza, le dichiarazioni immediate della vittima e le deposizioni di testimoni corroboravano una dinamica d'aggressione univoca (colpi alle spalle con calci, pugni e un oggetto appuntito) idonea, ex ante, ad integrare il tentato omicidio; la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove è ristretto Krouni ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro per valutare le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, e gravità del fatto) e a supporto della conferma della misura detentiva.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Usato per richiamare l'onere dell'indagato, in sede di riesame, di indicare compiutamente gli elementi favorevoli contenuti negli atti non trasmessi dal pubblico ministero; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e quindi inammissibile.

  • art. 56 cod. pen.

    Applicato nella ricostruzione del tentativo: la valutazione dell'idoneità degli atti si effettua ex ante, considerando le circostanze e le modalità dell'azione per accertare la direzione teleologica della volontà dell'agente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per disporre la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove è ristretto l'imputato.

Massime di principio

  • In sede di riesame cautelare, chi lamenta la mancata trasmissione di atti a sé favorevoli deve indicare specificamente quali elementi qualificanti favorevoli sono contenuti nei documenti omessi e come essi pregiudicherebbero le garanzie difensive; la mera asserzione generica è inammissibile.
  • La sussistenza della gravità indiziaria per il reato di tentato omicidio può essere fondamentalmente supportata da immagini di videosorveglianza corroborate da dichiarazioni immediate della vittima e testimonianze oculari: la congruenza tra fonti diverse rafforza il giudizio indiziario.
  • Per il tentato omicidio è centrale l'accertamento dell'univocità degli atti e della "direzione teleologica" della volontà dell'agente; tale accertamento si effettua valutando la condotta nel suo contesto concreto e con un giudizio ex ante sull'idoneità degli atti a provocare il risultato.
  • Le censure di vizio di motivazione in cassazione richiedono che si evidenzi in modo puntuale l'insufficienza o la contraddittorietà del percorso argomentativo; discussioni generiche sulla non univocità degli elementi probatori sono difficilmente efficaci senza riferimenti probatori concreti.
  • La prova filmica, se nitida e coincidente con dichiarazioni immediate della vittima e deposizioni di terzi, costituisce elemento probante molto solido per sostenere esigenze cautelari, anche in reati di elevato disvalore come il tentato omicidio.

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