Sentenza n. 637/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, 5 luglio 2024 n. 1301, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, 5 luglio 2024 n. 1301, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrispondere il risarcimento del danno, pari a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, con i relativi accessori, nonché le spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 agosto 2024 ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, ed era passata in giudicato. Nonostante ciò, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo, la rituale notificazione della sentenza all’amministrazione e l’assenza di pagamento o di altri elementi ostativi all’esecuzione. Ha quindi assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per eseguire integralmente la pronuncia del giudice ordinario. Ha disposto che, in caso di persistente inadempimento, l’esecuzione sia compiuta nei successivi sessanta giorni dal Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o da un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato provvisoriamente in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico del Ministero. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, inclusa la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997 n. 30
È richiamato quale base normativa della notificazione della sentenza di condanna all’amministrazione ai fini dell’adempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua conoscibilità da parte dell’amministrazione e il mancato adempimento dell’obbligo posto a carico dell’ente pubblico.
- In presenza di una sentenza definitiva non eseguita, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, per l’eventualità di ulteriore inerzia, nominare anticipatamente un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato dal giudice, salva la possibilità di conguaglio sulla base della documentazione dell’attività svolta.
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