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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04254/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società, ritualmente accettata dall'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali. La Corte ha precisato che, trattandosi di pronuncia di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava il classamento catastale di un piazzale pavimentato di mq 7.788, destinato allo stoccaggio merci, situato nel complesso logistico denominato "Interporto Vespucci" nel Comune di Collesalvetti. La società aveva presentato DOCFA chiedendo l'attribuzione della categoria E/1, sostenendo che il bene, per la sua collocazione nel compendio interportuale e per la correlazione con le attività di trasporto e logistica, fosse privo di autonomia funzionale e reddituale e dovesse quindi rientrare nel gruppo E. L'Ufficio catastale aveva invece rettificato la proposta attribuendo la categoria D/8, ritenendo il piazzale dotato di autonomia funzionale e reddituale e suscettibile di sfruttamento economico anche mediante locazione a terzi. La CTP e la CGT di secondo grado avevano confermato tale impostazione. In cassazione la società aveva proposto ricorso con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dall'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato quale base della proposta in camera di consiglio, successivamente seguita dall'istanza di decisione della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte afferma che la norma, di natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la fattispecie non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato come disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio e non una pronuncia di rigetto o di inammissibilità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente non vittorioso, poiché la norma ha natura eccezionale e presuppone una diversa tipologia di definizione del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia accettata, secondo la regolazione adottata dalla Corte nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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