Cassazione Penale, Sentenza n. 4870/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cecconi ha impugnato l'ordinanza del GUP che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda relativa all'applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (ulteriore diminuzione di pena di un sesto per mancata proposizione dell'impugnazione della sentenza di condanna in rito abbreviato). La difesa sosteneva che il beneficio, di natura sostanziale, fosse applicabile anche quando la sentenza fosse divenuta irrevocabile prima del 30/12/2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022) e che la tardiva proposizione dell'appello fosse irrilevante ai fini dell'inammissibilità dell'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio consolidato (Sez. I n.16054 del 10.3.2023, rv 284545) secondo cui l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è applicabile solo quando la sentenza di condanna in rito abbreviato sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (dopo il 30/12/2022). Nel caso concreto il passaggio in giudicato è intervenuto prima del 30/12/2022, quindi la disposizione invocata non è applicabile; inoltre la proposizione tardiva dell'impugnazione non muta la situazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La norma prevede un'ulteriore riduzione di pena (di un sesto) in caso di mancata proposizione dell'impugnazione avverso sentenza di condanna emessa in rito abbreviato; la Corte interpreta che la disposizione sia applicabile soltanto quando la sentenza sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (post 30/12/2022), per ragioni connesse al principio tempus regit actum
d.lgs. n.150 del 2022
entrato in vigore il 30/12/2022
Il d.lgs. ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis; la Corte richiede che il passaggio in giudicato sia successivo alla sua entrata in vigore per poter beneficiare della riduzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o quando sussistano responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000
Sentenza Sez. I n.16054 del 10.3.2023 (rv 284545)
Giurisprudenza richiamata che chiarisce il criterio di applicabilità temporale dell'art. 442, comma 2-bis: la disposizione si applica solo alle sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; la questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata
Massime di principio
- L'ulteriore riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. è applicabile solo se il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in rito abbreviato avviene dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (dopo il 30/12/2022).
- Se la sentenza è divenuta irrevocabile prima del 30/12/2022, il beneficio non può essere riconosciuto anche se la norma ha natura sostanziale.
- La proposizione tardiva dell'impugnazione non rende applicabile il beneficio: la tempestività o l'irrilevanza di un atto introduttivo non sopperisce alla condizione temporale richiesta dalla norma.
- Le questioni di legittimità costituzionale avverse all'art. 442, comma 2-bis sono difficilmente fondate quando l'esclusione di applicazione deriva da un criterio temporale collegato al principio tempus regit actum e alla lex mitior.
- Attenzione al rischio sanzionatorio: proporre ricorsi manifestamente infondati o senza basi solide può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare preliminarmente la fondatezza e la tempestività dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4646/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4651/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4656/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4663/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4676/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4680/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →