Cassazione Penale, Sentenza n. 46854/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la qualificazione del fatto ritenuto dalla Corte d'appello: il loro motivo deduce che il furto non poteva essere ricondotto all'art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione) perché essi erano stati introdotti legittimamente nell'abitazione della persona offesa in quanto incaricati della pulizia e in possesso delle chiavi; perciò sostenevano che dovesse ritenersi il furto semplice aggravato dall'abuso del rapporto di prestazione d'opera (art. 624 e art. 61, n. 11 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo che i giudici di merito avevano erroneamente qualificato il fatto come furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis. La Suprema Corte ha riclassificato il fatto come furto semplice in concorso aggravato dall'art. 61, n. 11 cod. pen. e ha rilevato che il reato così qualificato è procedibile a querela della persona offesa. Dal fascicolo non risultava una querela valida con volontà di perseguire i colpevoli da parte della persona offesa (era presente solo la denuncia), pertanto l'azione penale non era procedibile. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che per la configurabilità del reato previsto da questa norma sia necessario che l'introduzione nell'abitazione avvenga senza o contro il consenso dell'avente diritto, o che il consenso sia carpito con l'inganno, e che vi sia un nesso finalistico tra introduzione e impossessamento; quindi l'accesso legittimo con chiavi fornite per lavori non rientra nella fattispecie.
art. 624 cod. pen.
Il fatto è stato riqualificato come furto semplice ai sensi di questa norma quando l'introduzione nell'immobile è avvenuta con il consenso o legittimamente, ma l'impossessamento di cose avviene comunque; si applica la procedibilità a querela per il reato così qualificato.
art. 61, n. 11 cod. pen.
Riconosciuta l'aggravante che punisce l'abuso derivante dal rapporto di prestazione d'opera, applicata in combinazione con l'art. 624 per la riqualificazione del fatto.
art. 609 cod. proc. pen.
Usata per affermare la competenza della Corte di Cassazione a rilevare d'ufficio questioni di qualificazione giuridica non sollevate in precedenza, purché non siano necessari accertamenti di fatto.
art. 625 cod. pen.
Richiamato a fini storico-interpretativi per spiegare la continuità della nozione di strumentalità dell'introduzione nell'edificio rispetto alla normativa previgente.
Massime di principio
- Se chi entra in un'abitazione lo fa legittimamente (es. in possesso delle chiavi consegnate per svolgere lavori), l'evento di impossessamento non configura automaticamente il furto in abitazione ex art. 624-bis; occorre verificare l'assenza di consenso o il ricorso all'inganno e il nesso finalistico tra ingresso e furto.
- La qualificazione tra "furto in abitazione" (art. 624-bis) e "furto semplice" (art. 624) dipende sia dalle modalità dell'accesso sia dalla strumentalità dell'ingresso rispetto all'impossessamento; i giudici di merito devono accertare il consenso e la finalità dell'ingresso.
- Il furto semplice è procedibile a querela della persona offesa salvo le ipotesi espressamente previste; l'assenza di una querela valida comporta l'inprocedibilità dell'azione penale e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza.
- La Corte di Cassazione può riqualificare il fatto e rilevare d'ufficio vizi di qualificazione giuridica anche se non sollevati dalle parti, purché la risoluzione non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- In situazioni simili è essenziale verificare documentazione e atti relativi al consenso (contratti, consegna chiavi, incarichi), nonché l'esistenza e la validità di una querela da parte della persona offesa prima di procedere penalmente.
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