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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14924/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la controversia uniformandosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito davanti al Tribunale deducendo di avere lavorato per molti anni, dal 1990 al giugno 2018, come operatore agricolo a tempo determinato, svolgendo attività meccaniche in agricoltura e mansioni presso un centro di meccanizzazione agricola, in forza di una serie di contratti a termine reiterati che assumeva illegittimi. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la Corte d’appello, invece, ha accolto l’impugnazione dell’ente, ritenendo valida la notificazione dell’appello effettuata al domicilio digitale del difensore e, nel merito, affermando che nel settore agricolo la stagionalità non fosse l’unico criterio idoneo a giustificare la deroga alla disciplina del tempo determinato e che le caratteristiche dell’attività agricola consentissero anche rapporti non coincidenti con le stagioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione dell’udienza, con conseguente improcedibilità dell’appello; 2) violazione delle norme sul contratto a termine e sulla deroga per lavoro stagionale, nonché omesso esame di fatti decisivi; 3) erronea qualificazione delle mansioni svolte come mansioni di operaio agricolo e violazione della disciplina collettiva e del d.P.R. n. 1525/1963; 4) violazione della normativa speciale siciliana e della contrattazione collettiva, con ulteriore omesso esame di fatti decisivi; 5) erronea regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto, assorbendo il quinto, rilevando che l’ente non poteva essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. e che la deroga alla durata massima dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto, che devono risultare dalla causale contrattuale e devono essere provate dal datore di lavoro in concreto; pertanto la Corte d’appello aveva applicato erroneamente la disciplina del lavoro agricolo e omesso l’accertamento concreto delle mansioni e della loro effettiva stagionalità.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    la notifica dell’atto di appello al domicilio digitale del difensore è stata ritenuta valida, con conseguente infondatezza della censura sulla procedibilità del gravame

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    il domicilio digitale del difensore, come risultante dai pubblici elenchi, consente la valida notificazione presso l’indirizzo PEC

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005

    il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine, che lo inserisce nei registri pubblici utilizzabili per le notifiche

  • d.m. n. 44/2011

    richiamato come fonte del ReGIndE, registro pubblico rilevante ai fini delle notificazioni telematiche

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    la deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso rigoroso, da indicare specificamente e da provare in concreto

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001

    non applicabile all’ente resistente, poiché non qualificabile come datore di lavoro dell’agricoltura in senso imprenditoriale

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    la disciplina del contratto a termine continua a richiedere il rispetto del limite massimo e delle sue strette deroghe

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    la proroga/deroga oltre il limite di durata è ammessa solo per rapporti stagionali in senso stretto

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015

    la disciplina speciale per il lavoro agricolo non si applica all’ente resistente come imprenditore agricolo

  • art. 2135 c.c.

    l’ente pubblico resistente non è qualificabile come imprenditore agricolo

  • d.P.R. n. 1525 del 1963

    l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica

  • art. 21, comma 8, lett. c, CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    conferma che vi sono lavoratori a termine non compresi nella deroga alla durata massima dei contratti stagionali

  • L.R. Sicilia n. 4 del 2006

    non idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem precedenti conformi e i relativi principi di diritto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio

Massime di principio

  • Nei giudizi di lavoro a termine, quando il lavoratore contesti la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le prestazioni effettivamente svolte e non può limitarsi a una qualificazione astratta dell’attività del datore di lavoro.
  • La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato per attività stagionali ha portata eccezionale e va interpretata restrittivamente: opera solo per attività stagionali in senso stretto, specificamente indicate e provate.
  • L’onere di provare che il lavoratore sia stato addetto esclusivamente ad attività stagionali o a mansioni strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.
  • L’elenco delle attività stagionali previsto dalla disciplina speciale è tassativo e non può essere esteso per analogia; anche la contrattazione collettiva che consente deroghe deve individuare le attività in modo specifico.
  • Un ente pubblico non economico non è automaticamente riconducibile alla nozione di imprenditore agricolo e, se non lo è, non può invocare la disciplina speciale del lavoro agricolo a termine prevista per i datori di lavoro dell’agricoltura.
  • Se l’accoglimento dei motivi principali comporta la cassazione con rinvio, le censure sulle spese di lite restano assorbite e saranno riesaminate dal giudice di rinvio in base all’esito finale della causa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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