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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34203/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 31/03/2025 che disponeva la confisca di un immobile e di altre disponibilità fino a Euro 145.575,00 quale presunto profitto del reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. I motivi principali erano: (1) omessa motivazione e violazione dell'art. 666 c.p.p. perché il procedimento di confisca era stato avviato senza una richiesta del Pubblico Ministero (impulso di parte obbligatorio); (2) violazione del giudicato e incompatibilità con pronunce precedenti che, in sede di cognizione, avevano considerato alcuni beni riferibili ad altri capi e disposto la restituzione di quanto in sequestro in relazione ad una pronuncia di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, in particolare, ha accolto il primo motivo ritenendolo preliminare e assorbente: il procedimento di confisca era stato avviato senza la richiesta del Pubblico Ministero, essendo l'iniziativa partita da un atto della cancelleria. Sulla base di un costante indirizzo giurisprudenziale, tale omissione determina una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio, ritenendo superflua la fissazione di ulteriore udienza camerale.

Norme richiamate

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per il provvedimento di confisca disposto dal giudice dell'esecuzione; indica la competenza del giudice dell'esecuzione per le misure patrimoniali esecutive.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale che individua il reato da cui sarebbe derivato il profitto oggetto di confisca; la confisca era stata disposta in relazione al profitto di tale reato accertato con sentenza irrevocabile.

  • art. 666, comma 1, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, il procedimento esecutivo (compresa la confisca) richiede l'impulso di parte, ossia una richiesta del Pubblico Ministero; l'assenza di tale richiesta quando necessaria rende il provvedimento viziato da nullità insanabile.

  • art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità: la Corte ha qualificato l'omissione dell'impulso di parte come nullità assoluta (insanabile) che giustifica l'annullamento senza rinvio del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • I procedimenti esecutivi finalizzati alla confisca richiedono in linea di principio l'impulso di parte: l'assenza di una richiesta del Pubblico Ministero può comportare la nullità assoluta dell'atto di esecuzione.
  • Se la confisca è disposta su iniziativa della cancelleria o del giudice dell'esecuzione senza formale richiesta del P.M., il provvedimento è suscettibile di annullamento senza rinvio quando la nullità è considerata insanabile.
  • La presenza di decisioni di merito precedenti (res judicata) che hanno disposto la restituzione di beni o escluso la loro riferibilità al reato può costituire un ulteriore motivo di illegittimità della confisca, ma la questione può essere assorbita se sussiste una nullità procedurale rilevante.
  • In casi analoghi il ricorrente può ottenere l'annullamento diretto in Cassazione quando la giurisprudenza ha già qualificato la violazione come nullità assoluta; non sempre è necessario rinviare al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame.
  • Difensori e uffici giudiziari devono verificare che l'avvio di provvedimenti esecutivi avvenga con le forme e le richieste previste dalla legge (in particolare la richiesta del P.M.), onde evitare l'insorgere di nullità insanabili.

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