Cassazione Penale, Sentenza n. 16843/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'14/06/2023 con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza del condannato volta a dichiarare non decorsi i termini di impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/04/2013 (conferma della condanna di primo grado a 8 anni). Il ricorrente contestava la competenza del giudice dell'esecuzione (sostenendo che fosse materia relativa all'esistenza del titolo esecutivo e competenza del giudice di primo grado), deduceva che la notifica dell'estratto della sentenza al difensore non poteva essere automaticamente considerata come prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato (argomentando che la mera elezione di domicilio presso il difensore non prova l'instaurazione di un rapporto professionale effettivo né la conoscenza del procedimento) e censurava la mancata verifica dell'accettazione della notifica da parte del difensore.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione (GIP del Tribunale di Bari) fosse competente a valutare se il titolo esecutivo si fosse validamente formato (richiamando art. 670 c.p.p. e art. 665, comma 2). Nel merito la Corte ha confermato che la notifica dell'estratto della sentenza al difensore il 11/07/2013 era rituale e valida trattandosi di imputato resosi latitante dopo esser evaso dagli arresti domiciliari; in tali ipotesi le notifiche vanno effettuate secondo le forme dell'art. 165 c.p.p. mediante consegna al difensore e senza necessità di manifestazioni di volontà del difensore (accettazione). Via via respinte le censure sulla presunta insufficienza della notifica e sull'esigenza di verificare un rapporto professionale effettivo col difensore. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di valutare la validità della formazione del titolo esecutivo; la Corte conferma che tale valutazione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.
art. 665, comma 2 cod. proc. pen.
art. 665, comma 2 cod. proc. pen.
Indica quale debba essere il giudice dell'esecuzione quando la sentenza di primo grado è stata confermata in appello; la Corte ricava da ciò la competenza del GIP di primo grado del Tribunale di Bari.
art. 165 cod. proc. pen.
Stabilisce le forme di notifica per l'imputato latitante: la notifica si esegue mediante consegna della copia al difensore. La sentenza interpreta questa norma come sufficiente per ritenere rituale la notifica senza che sia necessaria una 'accettazione' del difensore o altra manifestazione volontaria.
art. 295 cod. proc. pen.
Norma relativa alla dichiarazione di latitanza; la Corte richiama il regime speciale delle notifiche successive alla dichiarazione di latitanza.
art. 296 cod. proc. pen.
Collegata all'art. 295, disciplina gli effetti della dichiarazione di latitanza sulle notifiche e sulla prosecuzione del processo; la Corte ricorda che fino alla cessazione accertata della latitanza le notifiche al difensore sono la forma corretta.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza citata - Sez. 6, Sentenza n. 46795 del 12/10/2023 (Kebe)
Sez. 6, Sentenza n. 46795 del 12/10/2023, Rv. 285493
La sentenza viene richiamata come contrasto con l'ipotesi di mancata conoscenza 'incolpevole' del processo; la Corte distingue il caso di latitanza dell'imputato da situazioni di mancata conoscenza incolpevole.
Giurisprudenza citata - Sez. 5, Sentenza n. 2483 del 27/10/1998 (Vista)
Sez. 5, Sentenza n. 2483 del 27/10/1998, Rv. 213075
Conferma il principio che, dopo la dichiarazione di latitanza (artt. 295-296), le notifiche all'imputato devono essere effettuate mediante consegna della copia al difensore secondo l'art. 165; la Corte applica questo precedente al caso concreto.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è competente a valutare la validità della formazione del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.); non si tratta sempre di materia esclusa dalla sua cognizione.
- Per l'imputato dichiarato latitante (artt. 295-296 c.p.p.) la notifica dell'estratto di sentenza mediante consegna al difensore è considerata rituale e sufficiente (art. 165 c.p.p.), senza richiedere una 'accettazione' formale del difensore.
- La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio e la questione dell'effettivo rapporto professionale possono essere rilevanti in ipotesi diverse, ma non incidono sulla validità della notifica disposta per effetto della latitanza quando la legge prescrive la consegna al difensore.
- Quando si impugna la formazione di un titolo esecutivo conviene contestare specificamente irregolarità formali della notifica o elementi di illegittimità previsti dalla legge; contestazioni generiche sulla conoscenza del processo, senza allegare fatti che escludano la ritualità della notifica, hanno scarse probabilità di successo.
- Se è stata dichiarata la latitanza, il giudice deve controllare la correttezza formale delle notifiche secondo le norme speciali; il comportamento successivo dell'imputato (es. latitanza volontaria) può essere valutato come ostativo alle censure sulla mancata conoscenza.
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