Cassazione Penale, Sentenza n. 41757/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge avverso la riforma operata dalla Corte di appello di Roma della pronuncia di proscioglimento resa in sede predibattimentale dal Tribunale di Rieti. Il Procuratore generale sosteneva che, a fronte di un proscioglimento in sede predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p., la Corte di appello non poteva entrare nel merito e pronunciare condanna: ove fosse ritenuto fondato l'appello del pubblico ministero, doveva essere fissata l'udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p., preservando il diritto dell'imputato a discutere in dibattimento e senza farsi sostitutiva del giudice di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Rieti in diversa persona fisica, rilevando che la Corte di appello si era indebitamente sostituita al giudice di primo grado entrando nel merito anziché fissare il dibattimento ai sensi dell'art. 554-quater, comma 3 c.p.p. La Corte ha inoltre chiarito che l'interesse del Procuratore generale all'impugnazione sussiste perché la vicenda non si era esaurita.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma richiamata in relazione al proscioglimento per particolare tenuità del fatto; il Tribunale di Rieti aveva prosciolto l'imputato avvalendosi di tale disciplina
art. 554-ter cod. proc. pen.
art. 554-ter cod. proc. pen.
Regola il proscioglimento in sede predibattimentale; nel caso di proscioglimento predibattimentale il giudice di primo grado non effettua l'accertamento di merito
art. 554-quater, comma 3 cod. proc. pen.
art. 554-quater, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che, se l'appello del pubblico ministero contro il proscioglimento predibattimentale è ritenuto fondato, l'imputato non può perdere un grado di giudizio: deve essere fissato il dibattimento e non è consentito alla Corte d'appello entrare nel merito sostituendosi al giudice di primo grado
art. 554-bis - 554-quinquies cod. proc. pen.
art. 554-bis - 554-quinquies cod. proc. pen.
Indicano il meccanismo deflattivo delle decisioni predibattimentali e i limiti del loro utilizzo, precisando che detto meccanismo non può ledere le garanzie processuali dell'imputato
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiede che l'impugnazione del pubblico ministero abbia un interesse concreto e pratico: è ammissibile solo se può conseguirsi un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche concretamente favorevole; l'interesse manca quando la vicenda si è esaurita
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale del codice degli stupefacenti, contestata quale reato per il quale la Corte di appello aveva condannato l'imputato
Massime di principio
- Se un giudice di primo grado pronuncia proscioglimento in sede predibattimentale (art. 554-ter c.p.p.) il giudice d'appello che accoglie l'appello del pubblico ministero non può sostituirsi al primo giudice pronunciando condanna: deve fissare il dibattimento ai sensi dell'art. 554-quater, comma 3 c.p.p., garantendo all'imputato il contraddittorio in dibattimento.
- L'appello del pubblico ministero contro un proscioglimento predibattimentale è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale (art. 568, comma 4 c.p.p.); tale interesse manca quando la vicenda si è esaurita o il risultato non può essere concretamente favorevole.
- Il meccanismo deflattivo degli artt. 554-bis/554-quinquies c.p.p. non può essere utilizzato in modo da comprimere le garanzie processuali dell'imputato: ogni intervento che incida sul diritto a un grado di giudizio deve rispettare le tutele previste dalla norma.
- In caso di violazione procedurale consistente nella sostituzione del giudizio di merito da parte della Corte d'appello, la Cassazione può annullare la decisione e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (talvolta in diversa persona fisica) per la fissazione del dibattimento.
- Per il pubblico ministero è utile motivare nell'atto di impugnazione l'interesse concreto al gravame (es. pericolo di impunità, effetti non esauriti del procedimento) quando si impugna un proscioglimento predibattimentale.
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