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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21180/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva versato un'imposta di registro liquidata dall'Ufficio in relazione a un avviso concernente la sentenza di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore. Successivamente chiedeva il rimborso dell'eccedenza ritenuta versata in più, ma l'Agenzia opponeva silenzio-rifiuto. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo che l'avviso di liquidazione non fosse stato tempestivamente impugnato e fosse quindi divenuto definitivo, con conseguente preclusione del rimborso. Nel ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 8, 19 e 26 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che gli avvisi di liquidazione provvisori relativi a concordati fallimentari con assuntore non avrebbero effetti preclusivi sul successivo rimborso se non impugnati. La Corte ha però ritenuto infondato il motivo: ha affermato che l'avviso di liquidazione del 2015 era un atto impositivo autonomamente impugnabile, divenuto definitivo per mancata impugnazione; ciò precludeva la contestazione in via di rimborso dell'imposta ritenuta indebita. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l'imposta era stata correttamente calcolata in misura proporzionale sulla disposizione più onerosa e che il successivo avviso di rettifica non mutava la definitività del primo atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che la mancata impugnazione tempestiva del primo avviso di liquidazione avesse reso definitivo l'atto, impedendo di rimettere in discussione la pretesa fiscale mediante istanza di rimborso. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    gli avvisi di liquidazione rientrano tra gli atti impositivi autonomamente impugnabili; la loro mancata impugnazione tempestiva li rende definitivi e preclude contestazioni successive in via di rimborso

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini e all'azione tributaria, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 8 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore è tassato in misura proporzionale per gli effetti immediatamente traslativi del provvedimento

  • art. 19 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente; la Corte nega che esso conduca a diversa conclusione nel caso concreto

  • art. 21 d.P.R. n. 131/1986

    l'imposta è stata calcolata sulla disposizione più onerosa, assumendo rilievo la previsione sulla tassazione dell'atto complesso

  • art. 26 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente nell'ambito della doglianza, senza che la Corte ne ricavasse un effetto favorevole

  • art. 79, comma 1, d.P.R. n. 131/1986

    la definitività dell'avviso preclude anche il rimborso fondato sulla norma transitoria, mancando la pendenza della controversia o la previa domanda di rimborso nei termini rilevanti

  • art. 27 d.P.R. n. 131/1986

    non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente o dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente

  • art. 2932 c.c.

    richiamato in via analogica per affermare che anche una sentenza traslativa subordinata al pagamento del corrispettivo è soggetta a imposta proporzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'avviso di liquidazione costituisce un atto impositivo autonomamente impugnabile; se non viene contestato nei termini, diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione mediante una successiva istanza di rimborso per far valere l'indebito versamento.
  • La definitività dell'avviso di liquidazione preclude non solo la contestazione del quantum dell'imposta, ma anche il riconoscimento delle condizioni richieste per eventuali pretese restitutorie fondate su norme transitorie o speciali.
  • Nel registro, gli atti che producono effetti immediatamente traslativi o che sono tassati sulla base della disposizione più onerosa scontano l'imposta proporzionale, anche se collegati a vicende concorsuali o a successivi adempimenti del soggetto obbligato.
  • La qualificazione di un atto come provvisoriamente determinato non esclude la sua natura di atto impositivo definitivo quando esso non contenga riserve di successiva riliquidazione e sia idoneo a determinare compiutamente la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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