Cassazione Penale, Ordinanza n. 15249/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto senza la procura speciale al difensore per il ricorso per cassazione, ricadendo nell'ipotesi prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 23/06/2025. Dal testo emerge però che il ricorso era privo della procura speciale al difensore necessaria per proporre validamente l'impugnazione in Cassazione. La questione trattata dalla Corte non riguarda il merito della decisione di appello, ma la regolarità formale dell'atto di ricorso e la conseguente ammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
mancanza della procura speciale al difensore per proporre ricorso in Cassazione
L'assenza della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza esame del merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto dal difensore deve essere sorretto da procura speciale quando la legge la richiede; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
- Quando la mancanza della procura speciale rende l'atto processualmente invalido, la Corte di cassazione non esamina le doglianze di merito e dichiara l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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