Sentenza n. 11781/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento - del silenzio – rigetto formatosi ex art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso agli atti inoltrata a mezzo pec da parte ricorrente, in data 6 febbraio 2026, alle Amministrazioni resistenti con riferimento al silenzio serbato dal MUR e dal CINECA, nonché per l’annullamento -della nota prot. n. PG/2026/34844 del 17 marzo u.s., notificata in pari data, con la quale l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha parzialmente rigettato l’istanza di accesso agli atti amministrativi notificata da parte ricorrente; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad avere accesso, mediante visione ed estrazione di copia, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti amministrativi e, segnatamente: - copia dei verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice di Codesta Spett.le Università con riguardo alle prove della parte ricorrente; - copia dei verbali e della griglia di correzione delle prove dell’odierna parte ricorrente sia del Cineca che della correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento; - copia dei verbali e/o documenti attestanti l’adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l’elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale e trasmessi a Codesta Spett.le Università; - per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati; - la griglia di valutazione delle domande somministrate a parte ricorrente nelle due sessioni d’esame; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, all’esibizione e alla consegna a parte ricorrente della suddetta documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso e parziale diniego di accesso adottato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, sull'istanza di accesso trasmessa il 6 febbraio 2026 al MUR e al CINECA, nonché l'annullamento del parziale rigetto opposto dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'istanza riguardava verbali, griglie e criteri di correzione delle prove sostenute dal ricorrente nelle sessioni del 20 novembre e 10 dicembre 2025, documenti relativi alla correzione delle domande a completamento, all'elenco dei sinonimi utilizzati per la valutazione, agli eventuali quesiti errati o fuorvianti, ai riesami, alle modifiche dei punteggi e agli atti di autotutela, oltre alle griglie di valutazione delle domande somministrate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In udienza il difensore del ricorrente ha rappresentato che l'interesse conoscitivo era stato soddisfatto dall'adempimento dell'amministrazione alle ordinanze istruttorie rese dalla Sezione in separati giudizi, chiedendo quindi la definizione della controversia senza esame del merito e la compensazione delle spese. Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta soddisfazione dell'interesse all'accesso e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del silenzio-rigetto contestato sull'istanza di accesso; la sentenza non ne sviluppa l'interpretazione nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse conoscitivo del richiedente accesso determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità del silenzio-rigetto o del diniego espresso.
- Quando il ricorrente dichiara in udienza che l'interesse all'accesso è stato integralmente soddisfatto dall'amministrazione, il giudice può definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità; la regolazione delle spese resta oggetto di autonoma valutazione e può essere disposta la compensazione.
Come è indicizzato
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