Sentenza n. 15453/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento nell’esecuzione di otto sentenze del Tribunale di Frosinone e del Tribunale di Cassino, passate in giudicato, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocati antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di otto sentenze definitive, notificate al Ministero, recanti la condanna al pagamento delle spese di lite in loro favore quali avvocati antistatari. Nel corso del giudizio il Ministero ha pagato la sorte capitale relativa a sei titoli, ma, secondo i ricorrenti, senza corrispondere gli interessi; sono rimaste inoltre inadempiute le sentenze del Tribunale di Cassino n. 316/2024 e n. 344/2024. I ricorrenti hanno quindi chiesto il pagamento delle somme ancora dovute e degli interessi legali maturati. Il Ministero, costituitosi con atto di mero stile, non ha svolto contestazioni né depositato la relazione istruttoria richiesta dal TAR.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’esecuzione dei sei titoli per i quali, nelle more, il Ministero aveva pagato la sorte capitale: le sentenze del Tribunale di Frosinone n. 691/2024, n. 693/2024, n. 692/2024 e n. 705/2024 e quelle del Tribunale di Cassino n. 333/2024 e n. 318/2024. Ha accolto la domanda residua: essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli, ha ordinato al competente ufficio ministeriale di pagare le somme dovute in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Cassino n. 316/2024 e n. 344/2024. Ha inoltre riconosciuto, per le spese di lite liquidate in tutti i titoli azionati, gli interessi legali dal passaggio in giudicato di ciascuna sentenza fino al saldo, benché i titoli non li menzionassero espressamente, richiamando l’art. 112, comma 3, c.p.a. e l’autonomia del titolo dell’avvocato antistatario. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, l’esecuzione è affidata al Direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
i titoli esecutivi sono stati notificati al Ministero e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt’oggi l’Amministrazione non risulta aver ottemperato al pagamento di quanto dovuto;
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi, senza il pagamento delle somme dovute da parte dell’Amministrazione, costituisce il presupposto fattuale rilevante per l’ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche le sentenze in questione, non più impugnabili, come risulta dalle certificazioni rilasciate ed esibite in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.;
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare attuazione alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle azionate nel caso concreto e non più impugnabili.
art. 114, comma 2, c.p.a.
il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche le sentenze in questione, non più impugnabili, come risulta dalle certificazioni rilasciate ed esibite in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.;
La definitività dei titoli azionati in ottemperanza deve risultare dalle certificazioni prodotte in giudizio secondo la previsione richiamata dal TAR.
art. 112, comma 3, c.p.a.
quanto agli interessi legali sulla sorte capitale, i titoli esecutivi si limitano a condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, senza nulla prevedere in ordine agli interessi legali e tuttavia, in applicazione dell’art. 112 co.3 c.p.a. per gli importi liquidati a titolo di spese legali (per conseguire i quali gli avvocati difensori hanno pacificamente un titolo distinto e autonomo rispetto a quello della parte – cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 7441 del 12.10.2010; Cons. di Stato sez. IV, n. 7389 del 28.12.2005; T.A.R. Campania-Napoli n. 4027 del 18.6.2018) può essere in sede d’ottemperanza riconosciuta la maggiorazione di interessi legali a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che li ha fissati, e fino al saldo.
In sede di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi legali sulle spese di lite liquidate in favore dell’avvocato antistatario, anche se il titolo non li prevede espressamente; decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza fino al saldo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere esperito per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, purché la loro definitività risulti dalle certificazioni prodotte in giudizio.
- Quando una sentenza passata in giudicato liquida spese di lite in favore dell’avvocato antistatario, in sede di ottemperanza possono essere riconosciuti anche gli interessi legali, benché il titolo non li menzioni espressamente; gli interessi decorrono dal passaggio in giudicato fino al saldo.
- In un giudizio di ottemperanza promosso per più titoli omogenei, il pagamento sopravvenuto delle somme dovute per alcuni di essi determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai titoli soddisfatti, ferma la decisione sulle somme e sugli accessori ancora dovuti.
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